Negli scambi economici si va sempre affermando l´esigenza per le parti di ricorrere alle trattative e ad una formazione progressiva del consenso. Da pochissimo la Cassazione definisce i limiti dell'autonomia privata e l´interesse delle parti.
ezioni Unite giungono a formulare il seguente principio di diritto: “in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Come a dire che si riterra produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto. Con differenti contenuti e sempre che sia identificabile una più ristretta area di regolamento di interessi rispetto all'altro accordo.
Quindi è necessario stare attenti nella fase della negoziazione a procedere davvero per gradi di intenti, perché si rischia di trovarsi vincolati davvero in una operazione nella quale ancora non ci si voleva ancora vincolare o lo si voleva fare solo appunti "per gradi".
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