Passa ai contenuti principali

Limiti all'autonomia privata

Negli scambi economici si va sempre affermando l´esigenza per le parti di ricorrere alle trattative e ad una formazione progressiva del consenso. Da pochissimo la Cassazione definisce i limiti dell'autonomia privata e l´interesse delle parti.

In tema di acquisto immobiliare per esempio le S

ezioni Unite giungono a formulare il seguente principio di diritto: “in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Come a dire che si riterra produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto. Con differenti contenuti e sempre che sia identificabile una più ristretta area di regolamento di interessi rispetto all'altro accordo.

Quindi è necessario stare attenti nella fase della negoziazione a procedere davvero per gradi di intenti, perché si rischia di trovarsi vincolati davvero in una operazione nella quale ancora non ci si voleva ancora vincolare o lo si voleva fare solo appunti "per gradi".


Commenti

Post popolari in questo blog

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? " ma che vuol dire.   Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?"  Anzitutto chiariamo prima: >>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori? Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana...

Figli e figliastri ?? Rientra dalla finestra la differenza di trattamento?

" Avvocato il mio ex partner, costantemente e continuamente, mi versa un mantenimento più basso di quello stabilito dai giudici" Fino a pochi giorni fa, fra i tanti rimedi prospettabili, era ricompreso anche uno strumento, abbastanza incisivo e da usare in ultima istanza, quando proprio non si poteva fare altrimenti. Ad esempio perché non c'era reddito certo da aggredire (tipo stipendio, affitti, rendite etc). Questo strumento è previsto dall'art 3 della legge sull'affido condiviso (la 54/2006) che rinvia alla procedura attivabile in caso di violazione dell'articolo 570 2^ comma del codice penale. Tale norma  prevede la punibilità di chi fa mancare i mezzi di sostentamento economico e morale verso i figli ovvero verso il coniuge. Il reato si aggrava se c'è già una sentenza che stabilisce un onere contributivo nell'esatta quantificazione. Perché dico fino a qualche tempo fa? Perché adesso mi toccherà prima chiedere: " Siete sposati op...

Come tutelarti nel mercato libero luce e gas

Si chiamano  reclami  quelle comunicazioni che il cliente rivolge al venditore per lamentare un mancato rispetto: - delle norme vigenti; - delle condizioni contrattuali; - del regolamento di servizio per quanto riguarda il servizio ricevuto.  In caso si verifichi una di queste mancanze infatti il cliente può presentare reclamo scritto  tramite modulo precompilato reperibile # presso sito internet del fornitore # presso eventuali sportelli di tutela consumatori. il reclamo dovrà contenere: @ i dati identificativi del cliente che lo espone; @ il servizio di fornitura al quale si riferisce; @ il codice POD ( energia elettrica ) o PDR ( gas ) del contratto di fornitura. ??? Sapevate che...???  La risposta del venditore dovrà fornire al cliente una motivazione formulata in termini CHIARI per facilitarne la comprensione. Dovrà riportare il riferimento al reclamo scritto, le informazioni contrattuali, ed eventualmente le indicazioni s...