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Visualizzazione dei post da dicembre, 2016

[Ultimo articolo dell'anno] Licenziamento per profitto d'azienda.

Può un datore di lavoro licenziare un dipendente, per esigenze di riorganizzazione aziendale ? Può farlo solo perché vuole aumentare i profitti d'impresa ? A quali condizioni ? A sentirla qualche anno fa, una o due domande del genere, si sarebbe urlato allo scandalo. E chiunque avrebbe risposto un NO secco ed anche non poco stizzito da cotanto oltraggio nel porla. Insomma siamo cresciuti in ambienti di diritto in cui il datore di lavoro ha quasi sempre torto quando licenzia e viceversa il buon lavoratore ha diritto ad una tutela blindata del posto di lavoro.  Imprenditori e datori di lavoro prostrati da una normativa rigida e fissa che bloccava qualunque forma creativa che in qualche modo potesse sfiorare qualche certezza lavorativa di un dipendente, che nel frattempo, si crogiolava nelle sue beate certezze da "posto fisso" scordandosi anche di fare gli interessi del capo dell'impresa. Adesso tutto cambia e di certezze non ne esistono più n

Conciliazione paritetiche e clausole vessatorie. Il NO di AGCM

ATTENZIONE !!!!! 👓👓 ‼️Leggere attentamente i contratti predisposti dalle compagnie assicurative per la RCA ‼️ Firmo o non firmo ? Inutile dirVi " non firmare " perché i contratti sono predisposti dall'impresa e o li firmi oppure ti fermi. Nel senso che non hai copertura assicurativa e non puoi girare con la macchina. In considerazione del fatto che tutte le compagnie assicurative si uniformano nella predisposizione dei contratti, il rischio di "fermarsi", in caso di mancata sottoscrizione, diventa una realtà! La bella notizia!  Alcune clausole sono vessatorie e quella di cui Vi parlo sotto lo è certamente perché è intervenuta pronuncia dell'autority. Parlo di quella clausola contrattuale in cui le imprese assicurative dispongono unilateralmente che "penalizzeranno" il consumatore che, per la risoluzione della controversia, in fase di conciliazione paritetica, si rivolge ad un legale. Sotto spieghi

Ascensore nel condominio. Condizioni e limiti

Possiamo installare l'ascensore ? Quali maggioranze servono in assemblea ? L'ascensore può limitare il diritto esclusivo di proprietà di un singolo condomino? A quali condizioni? Queste le domande che spesso mi si pongono. Risponderò prendendo le mosse dal principio generale in materia e poi analizzando la normativa e le sentenze rese dalla Cassazione nel merito. 📌Principio 📌 - l'installazione di un ascensore in un condominio è opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla Legge 118/1971 e al DPR 384/1978.  📜Quindi l'operazione deve essere approvata, ai sensi della L. 13/1989, dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dal secondo e dal terzo comma dell'art. 1136 c.c..(maggioranza degli intervenuti non assemblea e 2/3 del valore totale dell'edificio condominiale) ✒️resta fermo il disposto degli articoli 1120 secondo comma e 1121 terzo comma c.c., ovvero il divieto della costruzione

"E' mio oppure è nostro?" Usucapione e condominio

Non so se avete mai sentito parlare di "usucapione di quote condominiali ". È quella fattispecie per cui singoli condomini si appropriano di parti comuni dell'edificio condominiale, con il semplice godimento del bene protratto nel tempo. Avete presente quei casi in cui da sempre avete visto quel vostro vicino di casa comportarsi come proprietario di quello spazio condominiale che, in realtà, dovrebbe essere di proprietà comune? Ecco quello! Lui ha le chiavi, cura quello spazio "come se" fosse il suo, di condividere con gli altri non se ne parla neppure, possibilmente paga anche gli oneri condominiali. Per comprenderci meglio faccio un esempio per altro realmente accaduto e sul quale è intervenuta una sentenza della Cassazione abbastanza importante. Tizio  chiude l’accesso a un porticato comune attraverso opere murarie e una porta a battenti di ferro. Si impossessa di un forno, demolisce un pozzo comune e dei lavatoi. Dopo più di 1

Posso fare del mio appartamento ciò che voglio ?

Il titolo del post riassume molte delle questioni che nella realtà mi si sottopongono da parte di proprietari di immobili in contesti condominiali "sensibili". Il dubbio è ad esempio: ~~~ "posso fare un asilo nido nel mio appartamento ?"~~~ Per rispondere è necessaria un'attenta lettura del regolamento condominiale al fine di vedere se esiste qualche clausola che potrebbe impedire la realizzazione di attività alternative nelle singole unità abitative. Ad esempio potrebbe essere previsto il divieto di  ⛔️uso  degli appartamenti in modo contrario alla tranquillità dell’intero fabbricato⛔️ Se questo è quanto stabilito nel regolamento condominiale dovrà farsi l'ulteriore passaggio della interpretazione della stessa clausola sulla base dell'effettiva e concreta attività che si vuole svolgere. Tornando al nostro esempio dell'asilo nido, è probabile che l'attività specifica che si vuole eseguire nell'appartamento sia rumorosa al punto tale di distur

Guidi in stato d'ebrezza ?

"Che succede se rifiuto di sottopormi all'accertamento dell'etilometro ?" Niente di buono, rispondo in generale, e la risposta è collegata direttamente al codice della strada che all'art 186 coma 7, prevede pene e sanzioni aggravate. C'è però una novità importante in materia dettata dalla sentenza resa dalla Cassazione il 21 novembre 2016 (IV sez. penale). Come sicuramente sapete,  prima di procedere al compimento degli atti giudiziari, come quello di specie (etilometro), la polizia giudiziaria avverte la persona stessa, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Tuttavia, nel caso specifico di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in giurisprudenza (ex multis cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845)  per molto tempo non si è ritenuto applicabile, il suddetto obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal legale. Ecco dove interviene la modifica, proprio sulla necessità di avvisare il conducente dell'esi

Sfratto ?! Ma io ho lasciato la casa da tre mesi!!!

Come dimostro che ho lasciato l'immobile in una determinata data ? Posso consegnare le chiavi al proprietario informalmente ? È sufficiente ? Oggi risponderò a queste domande che spesso mi vengono poste dai clienti. Siamo in presenza di un regolare contratto di locazione nel quale è previsto che l'inquilino (conduttore) possa recedere dal contratto anche prima della scadenza, purché lo faccia con congruo preavviso. Chiariamo subito che "congruo" va interpretato sulla base della durata del rapporto di locazione prevista dal contratto.  Quindi, ad esempio, se è un contratto ordinario di 4 anni più 4, sarà congruo un termine di almeno 3/6 mesi. Su un contratto annuale sarà sufficiente dare un preavviso di almeno 1/2 mesi. Ciò posto come si libera, prima della naturale scadenza, l'immobile senza avere problemi e richieste di danni? { Questa risposta è la premessa a quelle domande di cui sopra } Si fa una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio co