Passa ai contenuti principali

Conciliazione paritetiche e clausole vessatorie. Il NO di AGCM

ATTENZIONE !!!!!




👓👓

‼️Leggere attentamente i contratti predisposti dalle compagnie assicurative per la RCA‼️




Firmo o non firmo ?


Inutile dirVi "non firmare" perché i contratti sono predisposti dall'impresa e o li firmi oppure ti fermi. Nel senso che non hai copertura assicurativa e non puoi girare con la macchina.

In considerazione del fatto che tutte le compagnie assicurative si uniformano nella predisposizione dei contratti, il rischio di "fermarsi", in caso di mancata sottoscrizione, diventa una realtà!

La bella notizia! 
Alcune clausole sono vessatorie e quella di cui Vi parlo sotto lo è certamente perché è intervenuta pronuncia dell'autority.
Parlo di quella clausola contrattuale in cui le imprese assicurative dispongono unilateralmente che "penalizzeranno" il consumatore che, per la risoluzione della controversia, in fase di conciliazione paritetica, si rivolge ad un legale.

Sotto spieghiamo tutto nel dettaglio.

Buona lettura e.....👀👀👀👀👀👁👁👁👁👁







È del 27.12.2016 il provvedimento con cui l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha dichiarato⛔️ vessatoria ⛔️la  clausola rubricata “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”.

L'Autority ha disposto che 
👍La vessatorietà è dichiarata limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori.

✌️Si estende alla clausola in tutte le sue versioni.

Riportiamo sotto la clausola 
"Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica"
- per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a:

1) non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili);

2) ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.

In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA.

👉 se invece,l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento. 👈

L'Autoritá ha qualificato come clausole  vessatorie ai sensi del Codice del consumo, degli articoli 33, comma 2, lettere f) e t), nonché 34, comma 2) le suddette clausole, che di fatto

⛔️ sanciscono a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

La limitazione della facoltà di rivolgersi a terzi, quali professionisti o patrocinatori, discende infatti dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze determinate dall'imposizione della penale prevista.

📜✒️Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il diritto del danneggiato a tutelare i propri interessi, affidandosi alla competenza di un legale o di uno studio tecnico, deve essere riconosciuto anche nella fase prodromica al giudizio, assistenza che è espressamente ritenuta dalla Cassazione necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento📜

👉Si tratta di una previsione che oltre a costituire una limitazione alla autonomia contrattuale del consumatore nei rapporti con terzi soggetti, nel caso di specie, integra anche un illegittimo pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

In conclusione, vista la nullità della clausola vessatoria, qualora il consumatore scelga liberamente di farsi assistere da un legale nella gestione del contenzioso, in fase di conciliazione paritetica, non troverà applicazione nei suoi confronti nessuna penale.
La conciliazione paritetica é un ottimo strumento deflattivo e di soluzione veloce delle controversie, ma non è corretto strumentalizzarne l'utilità ovvero pregiudicare il diritto costituzionale alla difesa.




Per informazioni vai al mio sito

Follow me




Commenti

Post popolari in questo blog

Limiti all'eccezione di inadempimento nel preliminare di compravendita

Se si verifica l'inadempimento di una parte contrattuale rispetto ad una prestazione  corrispettiva, l'altra può rifiutare di adempiere la propria? In linea di principio SI. Il codice civile prevede questo antico e quantomai utile rimedio da applicare nei contratti a prestazione corrispettiva.  Corrispettivo nello specifico implica un nesso di reciprocità,  quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una  prestazione  (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una  prestazione  in suo favore. Molte volte le parti scelgono di impegnarsi  a concludere successivamente un contratto ed in questo caso NON SEMPRE, trova applicazione quanto detto sopra. Infatti nello specifico caso del contratto  preliminare    l'orientamento prevalente prevede condizioni particolari per l'applicazione dell'eccezione di inadempimento. Porte...

4 importanti agevolazioni fiscali sull'acquisto di veicoli per i casi di disabilità

Sapevate che i disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici?  Proprio così la legge prevede che qualora il disabile ovvero il familiare, a carico del quale è posto, intende acquistare un veicolo possa usufruire di 4 benefici che sono: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Spieghiamoli meglio nel dettaglio.  L’IVA agevolata del 4% è applicata all’acquisto di veicoli, nuovi o usati, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della ...

Grandi manovre

In sede di consulenza mi si richiede un parere su una proposta di assunzione presso un ente di formazione, con qualifica di docente.  La cosa che in particolare poneva dubbio al cliente era il fatto che dovesse dichiarare la propria disponibilità a mettersi in aspettativa prima ancora di firmare il contratto. Andando a fondo nella vicenda ho constatato che l'ente intendeva presentare un progetto alla Regione Sicilia al fine di rientrare in una misura proposta e portata avanti dal PD il cui fine, sulla carta, è quello di ridurre la disoccupazione giovanile e sopratutto quello di reimpiegare molti docenti formativi di corsi regionali che hanno perso i propri enti di formazione a causa dei precedenti scandali in materia verificatisi in Sicilia e che hanno bloccato repentinamente i fondi ad essi destinati. Gli enti che vogliono partecipare al bando devono dimostrare di avere un certo numero di docenti dipendenti, in aspettativa, al fine di vedersi finanziato il progetto. Per questo mot...