Passa ai contenuti principali

Chi deve dimostrare la causale di un assegno?

Alcune controversie ed alcune decisioni giudiziali confermano quanto sia necessario, in qualunque ambito professionale, essere molto dettagliati e circostanziati su ogni aspetto della relazione stessa, sopratutto su quelli ai quali nella prassi si dedica meno attenzione.

A quanti di noi, nei rapporti professionali o commerciali, capita di essere "al di là del dettaglio" ? Vuoi per il rapporto di fiducia, per la fretta, per la noia, molti degli aspetti della relazione professionale vengono trascurati oppure semplicemente omessi dalla visione più ampia degli scenari possibili futuri.

Ad esempio, nelle relazioni che implicano un notevole rapporto di fiducia reciproca, anche le categorie professionali più meticolose, scelgono spesso di concentrarsi sulla prestazione da eseguire piuttosto che sugli aspetti pratici e documentali del contratto professionale dal quale quella prestazione trae origine. In "fiducia" tutto è concesso. "Basta una stretta di mano". E così via.
Oppure a quanti di noi capita di accettare un assegno in acconto oppure a saldo senza valutare quale causale sia stata indicata?
 E quanti di noi emettono assegni senza indicarne con esattezza la causale? 
Credo tanti vista la proliferazione di cause  in materia.
Ecco è consigliabile scrivere tutto, accordo, acconti, condizioni, causali etc etc. Non solo annotarlo ma anche farlo sottoscrivere dall'altra parte per opportuna conoscenza ovvero rendergli noto il tutto con mezzi che ne accertino l'effettiva ricezione.
Meglio essere quanto più analitici e dettagliati nel precostituire prove (scusate la terminologia specifica, ma come vedrete ci sta) se si vuole avere certezza della reciprocità del rapporto è quindi ricevere la prestazione corrispettiva dopo aver eseguito la propria.
A chi spetta l'onere di dimostrare la causale dell'assegno? Al debitore o al creditore?
È recentissima la sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la quale si è statuito che l'onere della prova sulla imputabilità del pagamento alla specifica prestazione oggetto di contenzioso, è a carico del debitore, solo in alcune e specifiche circostanze. 


Nello specifico, un avvocato otteneva, contro l’ex cliente, decreto ingiuntivo per il recupero dei compensi professionali inerenti ad una controversia avviata nel 2005.

Il cliente proponeva opposizione, assumendo di aver corrisposto quanto dovuto mediante assegni riportanti una data anteriore all’avvio della controversia patrocinata.
Il creditore deduceva che i pagamenti afferivano ad altre prestazioni, rese antecedentemente e diverse da quelle per cui era causa.


Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell'ex cliente, ritenendo provata l’imputazione dei pagamenti alla prestazione professionale oggetto del contendere. 

Anche in appello veniva confermata la tesi secondo cui l'onere della prova della causale dell'assegno spetta al creditore cioè a chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento.

In Cassazione, i giudici di legittimità hanno affermato che vige senz'altro il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza di quest’ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.

Questo il principio generale. Adesso arriva l'eccezione

Questo principio, continuano i Giudici, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito, per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore, in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile.

Quindi proprio la diversità di data, indica il venir meno della possibilità che ci sia un collegamento tra il credito azionato ed il titolo emesso.

Questo aspetto della data "diversamente anteriore"  potrebbe invertire l'onere della prova e porla a carico del creditore.

In conclusione, se la data dell'assegno è parecchio anteriore allora sarà il debitore a dover dimostrare la causale dell’emissione del titolo e, conseguentemente, anche che il rilascio dello stesso era volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui poi è stata instaurata la causa.



Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...