Alcune controversie ed alcune decisioni giudiziali confermano quanto sia necessario, in qualunque ambito professionale, essere molto dettagliati e circostanziati su ogni aspetto della relazione stessa, sopratutto su quelli ai quali nella prassi si dedica meno attenzione.
A quanti di noi, nei rapporti professionali o commerciali, capita di essere "al di là del dettaglio" ? Vuoi per il rapporto di fiducia, per la fretta, per la noia, molti degli aspetti della relazione professionale vengono trascurati oppure semplicemente omessi dalla visione più ampia degli scenari possibili futuri.
Nello specifico, un avvocato otteneva, contro l’ex cliente, decreto ingiuntivo per il recupero dei compensi professionali inerenti ad una controversia avviata nel 2005.
Il cliente proponeva opposizione, assumendo di aver corrisposto quanto dovuto mediante assegni riportanti una data anteriore all’avvio della controversia patrocinata.
Il creditore deduceva che i pagamenti afferivano ad altre prestazioni, rese antecedentemente e diverse da quelle per cui era causa.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell'ex cliente, ritenendo provata l’imputazione dei pagamenti alla prestazione professionale oggetto del contendere.
Anche in appello veniva confermata la tesi secondo cui l'onere della prova della causale dell'assegno spetta al creditore cioè a chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento.
In Cassazione, i giudici di legittimità hanno affermato che vige senz'altro il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza di quest’ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Questo il principio generale. Adesso arriva l'eccezione.
Questo principio, continuano i Giudici, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito, per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore, in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile.
Quindi proprio la diversità di data, indica il venir meno della possibilità che ci sia un collegamento tra il credito azionato ed il titolo emesso.
Questo aspetto della data "diversamente anteriore" potrebbe invertire l'onere della prova e porla a carico del creditore.
In conclusione, se la data dell'assegno è parecchio anteriore allora sarà il debitore a dover dimostrare la causale dell’emissione del titolo e, conseguentemente, anche che il rilascio dello stesso era volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui poi è stata instaurata la causa.
Commenti
Posta un commento