In quali casi la società costituita in Italia che trasferisce la propria sede legale all’estero, rimane assoggettata sia alla giurisdizione italiana che alla disciplina concorsuale nazionale ?
I giudici di merito hanno recentemente affermato che non sempre il trasferimento della sede all'estero tutela la società da una dichiarazione di fallimento secondo la normativa italiana.
In particolare, sostengono i Giudici, che il regolamento comunitario in materia, stabilisce che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sul punto, ritiene che il centro degli interessi di una società debitrice sia da assimilare al luogo dell'amministrazione principale della stessa, determinato sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Si ritiene che la suddetta presunzione possa essere superata qualora sia possibile stabilire che il centro effettivo di direzione, gestione e controllo della società risulti concentrato presso uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui la società ha formalmente la propria sede legale.
Nel caso in questione, il protagonista era una società italiana in stato di crisi edinsolvenza, la quale decide di trasferire la propria sede legale in Spagna.
Il trasferimento è risultato vano poiché il Tribunale adito, su istanza dei creditori, ha affermato la giurisdizione in capo al giudice italiano, sulla base di consolidati principi comunitari nonché nazionali.
I giudici hanno richiamato anche il prevalente orientamento della Cassazione in materia, secondo cui, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ogni qualvolta il trasferimento della sede all’estero risulti preordinato a sottrarre la società al rischio di una possibile imminente dichiarazione di fallimento.
La Suprema Corte, in particolare, specifica gli indici che evidenzierebbero la strumentalità del trasferimento, quali ad esempio: il non effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede; la realizzazione del trasferimento in una data vicina alla presentazione dell’istanza di fallimento da parte dei creditori, dunque, quando la situazione di insolvenza sia già ampiamente in atto; la difficoltà di notificare l'istanza di fallimento presso la sede legale; l’esclusiva collocazione in Italia dei creditori; la scadenza dei crediti azionati anteriore al trasferimento.
Nel caso concreto, la società presentava tutte le circostanze sopra descritte, quindi il Tribunale italiano, ha affermato la propria giurisdizione e, ricorrendo tutti i requisiti previsti, ha accolto il ricorso dei creditori e dichiarato il fallimento della società con sede legale in Spagna. I Giudici hanno applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “il trasferimento della sede legale della società al di fuori del territorio italiano, a cui non faccia seguito – presso il medesimo domicilio – l’effettivo esercizio dell’attività economica, ovvero lo spostamento del centro di interessi, comporta l’assoggettamento dell’impresa insolvente alla disciplina concorsuale nazionale”.
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