Nuova posizione dei Giudici di merito in materia di mediazione. È il turno del Tribunale di Verona che ha preso posizione, su una questione dibattuta in giurisprudenza. Quella, cioè, relativa ai presupposti necessari per considerare assolta la condizione di procedibilità, in caso di mediazione obbligatoria . Il Giudice ha premesso che, secondo la sua opinione , alla mediazione devono partecipare anche le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori. Tanto chiarito, il G.U. ha dichiarato di ritenere assolto l’obbligo di legge, anche qualora le parti non proseguano oltre il primo incontro programmatico. Infatti, secondo il giudice veronese, l’art. 8, 1 comma, del D. Lgs. 28/2010 impone di ritenere che “ il primo incontro tra le parti e il mediatore abbia la funzione di verificare la volontà e disponibilità delle parti, informate sulla natura e funzione della mediazione cui il mediatore intende procedere, e ad ‘ autorizzare ’ l'avvio della procedura, cons
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