Un caso simpatico in materia condominiale che rappresenta la varietà delle situazioni, alle volte stravaganti, che si verificano in questo ambito.
Infatti, secondo i Giudici, la norma regolamentare, ricomprende nella proprietà comune “il terreno sul quale sorgono gli edifici” è una mera riproduzione della regola attributiva dell’art. 1117 c.c., la quale abbraccia pure “il suolo su cui sorge l’edificio”.
Nessun condomino può, pertanto, appropriarsi del bene in questione (ad esempio compiendovi uno scavo) privando gli altri condòmini di pari possibilità di utilizzo, anche solo teorica. La condotta del singolo condomino che, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, proceda a scavi nel sottosuolo, “attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva”, lede il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio.
Una società, proprietaria di una porzione immobiliare, aveva intrapreso dei lavori di scavo nel sottosuolo condominiale, senza alcuna autorizzazione del condominio stesso e sulla base della "inutilità" del sottosuolo per il complesso comune che, invece, "fungeva da sostegno al proprio fabbricato".
La questione è giunta in Cassazione la quale si è occupata, quindi, della questione relativa all’utilizzo del sottosuolo da parte di un singolo condomino.
Sostengono i Giudici che un bene, seppur non menzionato espressamente dall’elencazione esemplificativa fatta dall’art. 1117 c.c., possa comunque (come nel caso di specie) essere considerato comune in forza di un titolo quale appunto il regolamento di condominio.
Infatti, secondo i Giudici, la norma regolamentare, ricomprende nella proprietà comune “il terreno sul quale sorgono gli edifici” è una mera riproduzione della regola attributiva dell’art. 1117 c.c., la quale abbraccia pure “il suolo su cui sorge l’edificio”.
Nessun condomino può, pertanto, appropriarsi del bene in questione (ad esempio compiendovi uno scavo) privando gli altri condòmini di pari possibilità di utilizzo, anche solo teorica. La condotta del singolo condomino che, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, proceda a scavi nel sottosuolo, “attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva”, lede il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio.
Riscontrandosi una situazione di compossesso del sottosuolo medesimo, è configurabile, pertanto, uno spoglio denunciabile con un’azione di reintegrazione da parte dell’amministratore di condominio, al fine di conseguire il recupero del godimento della cosa, illecitamente sottratta.
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