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Come esco da quella società ?

Credo che a tutti sia capitato di prendere qualche fregatura!

Magari avete sottoscritto un contratto di acquisto di partecipazioni sociali ovvero di quote societarie in società di capitali oppure di persone, credendo di fare un buon investimento ed invece trovarVi di fronte ad un "brocco" societario che non produce quegli utili auspicati.

Rileggendo il contratto sociale Vi siete accorti anche che è prevista una penale nel caso di rinuncia oppure che non è possibile risolvere il contratto per difetto delle qualità (patrimoniali) promesse.

Quindi avete pensato "Ok. sarò legato per sempre a questa società".

Oggi parlerò di questo e Vi darò qualche consiglio su come muoverVi nel caso specifico in cui volete recedere da un contratto con il quale avete acquistato quote societarie.


Quindi procedendo per gradi affronterò prima la tematica delle garanzie connesse alla vendita di partecipazioni sociali. 

Mi riferisco in particolare alla possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita per difetto delle qualità (patrimoniali) promesse. Consiste nella possibilità di sciogliere qualunque vincolo contrattuale con la società ed ottenere la restituzione di quanto versato originariamente (oltre al risarcimento del danno) per la sottoscrizione della quota sociale, per il motivo che la società in questione non aveva la consistenza patrimoniale immaginata.

Quindi le possibilità sono due.

1) la risoluzione contrattuale  dalla società sarà possibile se al momento della sottoscrizione, nel contratto, erano previste garanzie specifiche in merito alla consistenza patrimoniale che l'acquirente poteva legittimamente prefigurarsi. In questo caso si otterrà quanto versato all'atto della sottoscrizione per la quota sociale ed anche una forma di risarcimento che potrebbe includere utili non percepiti, interessi, rivalutazione ed ulteriori componenti.

2) la risoluzione del contratto (e la liquidazione della quota parte originariamente versata per la sottoscrizione) non sarà possibile in assenza delle specifiche garanzie.
Ciò in ragione del fatto che la vendita delle azioni o delle quote di una società di capitali (così come anche di persone) ha come oggetto immediato la partecipazione sociale. Solo in via indiretta e mediata il suddetto acquisto ha ad oggetto la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. 

Quindi, sarà senz'altro utile per tutti coloro che intendono acquistare quote in società di capitali ovvero di persone, leggere attentamente tutte le clausole del contratto al fine di valutare liberamente il rischio e l'utilità dell'investimento.

Ad ogni modo se la risoluzione del contratto non è sempre possibile, sempre possibile sarà il recesso dalla partecipazione societaria.

Anche qui è necessario distinguere fra recesso da società di capitale e recesso da società di persone, perché diversa è la procedura.

Il recesso del socio di società di capitali dovrà essere effettuato con il preavviso stabilito nel contratto e genera il diritto a percepire una somma di danaro che rappresenta il valore della quota. A tale diritto conseguono adempimenti civilistici e contabili. In particolare, l’importo corrisposto al socio in occasione del recesso può risultare costituito da due componenti:



  1. Rimborso della quota capitale che spetta in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società,  e prevede il rimborso della quota di capitale sociale versato e la distribuzione delle riserve, sia di utili che di capitale;
  1. Differenza da recesso che invece rappresenta il riconoscimento di un maggior valore economico societario alla data dello scioglimento del rapporto sociale.
Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere dalla società comunicando la propria volontà di recedere agli altri soci con preavviso di almeno 6 mesi. In questi casi il recesso è subordinato all'onere di preavviso.


La disciplina del recesso nelle società di capitali è molto articolata, quindi, pur non scendendo nei dettagli, la cosa che voglio qui attenzionare è che il recesso si manifesta sempre con una dichiarazione unilaterale recettizia, vale a dire con prova di avvenuta ricezione (quindi ad esempio con raccomandata con ricevuta di ritorno) ed è fondamentale farla con un congruo preavviso di almeno 6 mesi.

Per quanto concerne il recesso del socio da società di persone, la procedura è sostanzialmente la stessa, quindi sarà necessario un preavviso, seppur più breve, di almeno tre mesi ed il socio uscente avrà diritto alla liquidazione della quota societaria che sarà calcolata al momento del recesso medesimo.

La differenza sta proprio nella componente "differenza da recesso" che non è prevista in quest'ultima forma di recesso.

In conclusione, nulla è per sempre basta solo conoscere i rimedi giusti da seguire per liberarsi di vincoli che non rispondono più alle proprie esigenze finanziarie. Certo è che che quanto più attenzione si pone all'inizio dell'operazione finanziaria quanto meno grattacapi si materializzeranno dopo.

Per oggi è tutto.

See you later

 Studio legale avvocato Laura Pizzo









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