Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro.
Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro.
Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro.
La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro.
La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno.
Chiaro è che tutto andrà comunque contestualizzato è valutato sulla base delle reali e concrete circostanze, ragion per cui sarà necessaria l'attenta considerazione per il tipo di malattia certificata a giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro, per il periodo già trascorso in malattia ed anche per il genere di attività "esterna" che si andrà a praticare.
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