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Visualizzazione dei post da settembre, 2015

Esecuzione forzata infruttuosa? La procedura si estingue

Degno di condivisione è questa parte della riforma del processo civile ed in particolare della fase esecutiva del processo. Cioè la vendita coatta per soddisfare i creditori. Si tratta del 164 bis della legge 162/2014, la riforma della giustizia civile appunto, il quale dispone chiaramente che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Dunque, il creditore resta insoddisfatto e il processo esecutivo si estingue per eccessi di ribasso che comportano un deprezzamento del valore del bene. In altri termini ancora più semplici, la riforma ha previsto che, dopo una serie di ribassi di asta, se il prezzo battuto come base per l’esecuzione forzata dell’immobile si discosta troppo dall’effettivo valore di me

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore , è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno. Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua va

Concessionari del credito

Sull'inutilità dei concessionari del credito ai quali gli enti pubblici affidano la riscossione coattiva dei debiti tributari ci sarebbe molto da dire, eppure ciò che desta maggiore curiosità tra i giuristi è questo. Come mai lo stato li ha legittimati con normativa molto spesso in contrasto con diversi articoli del codice civile, della costituzione e delle leggi tributarie ? Da più parti si risponde che lo si è fatto per pareggiare i bilanci degli enti pubblici stessi (comuni; INPS; Agenzia delle Entrate; INAIL). Nel senso che i concessionari (società per azioni) pagavano i debiti tributari risultanti dai ruoli stilati dai primi che contemporaneamente si liberavano dal recupero crediti nei confronti dei contribuenti. Ciò che continua a restare in dubbio è come mai lo stato continui a legittimare il notevole ricarico di spese, interessi e mora che si accumula sulle cartelle poi notificate ai contribuenti, spesso assolutamente incomprensibili ed immotivate.  Sul punto si ricorda che

Entro quali limiti lo sciopero del lavoratore è ammissibile?

La cassazione con una recentissima sentenza ha chiarito ulteriormente quando lo sciopero del lavoratore sia legittimo e quando invece sia assoggettabile a sanzione disciplinare. Nel caso particolare un lavoratore aveva rifiutato di sostituire un collega e consegnare la posta in zona non di propria competenza, sostenendo che intendeva aderire all'astensione generale indetta per quel giorno (era stata proclamata dal sindacato di categoria l' astensione collettiva  da ogni forma di prestazione accessoria). La Cassazione ha dato torto al lavoratore, considerando dunque legittima la sanzione disciplinare, accogliendo l'unico motivo di ricorso formulato dal datore di lavoro. Questi infatti sosteneva che nei precedenti gradi di giudizio non era stato adeguatamente considerato il fatto che il lavoratore nello scegliere se aderire o meno ad un' astensione collettiva , deve sempre valutare il rischio che lo sciopero sia successivamente dichiarato illegittimo perché contrario alle