Passa ai contenuti principali

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore, è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno.
Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua valenza interpretativa atteso che in precedenti giurisprudenziali si era pressoché definito che la violazione sussisteva solo quando il lavoratore subordinato avesse svolto attività in favore di terzi ed a maggior ragione se operanti nel medesimo settore della società datrice di lavoro, ciò a prescindere del contenuto dell'attività lavorativa.
Del resto questa sentenza è coerente con l'altra emessa dalla consulta a febbraio e nella quale la Corte ha stabilito che aveva violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e dunque l'art 2015 c.c., il lavoratore/socio che sovente picchiava la moglie, socia della società. 
La Cassazione si attesta su un filone interpretativo per cui anche l'attività extralavorativa può essere posta in essere in violazione del l'obbligo di fedeltà e, dunque, valida causa di licenziamento.



Commenti

Post popolari in questo blog

Il nudo proprietario subentra automaticamente nel contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario?

Avete presente quei casi in cui un genitore trasferisce la proprietà di una casa ai figli però trattiene per se la possibilità di disporre dello stesso bene, ad esempio per abitarvi finché è in vita ? Questo tipo di diritto è l'usufrutto a vita che consente di scorporare la proprietà dalla disponibilità effettiva del bene in soggetti differenti. È un istituto molto utile e che viene utilizzato spesso nella prassi, sopratutto in ambito familiare. L'usufruttuario ha piena disponilità del bene in questione e può anche concederlo in locazione a terzi tramite un vero e proprio contratto di locazione. Può accadere che l'usufruttuario viene a mancare mentre ancora il contratto di locazione è in essere, perché non è scaduto. Il diritto di usufrutto si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario, non subentra il proprietario in automatico.  Quindi qualunque azione relativa al contratto come, ad esempio lo sfratto per morosità, verrà attivata dagli eredi dell'usufruttuario i qu

Compromesso e tutela per il promissario acquirente.

Ultimamente un cliente mi poneva una questione. 👉 "ho firmato un preliminare per l'acquisto di un immobile. Quali sono le mie tutele di fronte ai creditori dell’alienante ? In altre parole mi si chiedeva: Se i creditori del proprietario-venditore eseguono atto di pignoramento o sequestro sul bene oggetto del contratto, io che tutele ho? Premessa. Non sempre si pone il problema di cui sopra. Si pone solo quando il  preliminare di vendita immobiliare: A)  è stato stipulato con scrittura privata NON autenticata  B) non è stato trascritto nei pubblici registri. Diciamo che la seconda è una logica conseguenza della prima in quanto si può trascrivere solo l'atto autenticato oppure l'atto pubblico. Insomma è necessario l'intervento di un notaio. Se ricorrono i punti di sopra, i creditori dell'alienante - promittente NON potranno compiere atti esecutivi sul bene oggetto del preliminare.  Quindi ci sarà  🎯piena tutela per l'acquirente che

Affidamento o adozione ?

Oggi parlo di adozione e della legge, nelle varie modifiche, che ne disciplina l'iter. Porterò l'esempio di uno dei casi pratici che ho seguito, che seguo e che, purtroppo, seguirò ancora per molto tempo. Dico purtroppo perché attualmente la procedura è incredibilmente lunga, complessa e per tanti versi irrazionale ma sopratutto perché la questione ha a che fare con bambini e quando per la LORO tutela dei diritti si deve accedere alla giustizia, si percepisce un fallimento del sistema, una falla, qualcosa che non è stato adeguatamente preventivato. Aggiungo che con la nuova riforma del processo civile e la contestuale soppressione del Tribunale dei Minori, la cosa non migliorerà. Anzi verosimilmente, se non si aggiusta il "tiro" peggiorerà. La legge ha creato un binario parallelo tra due istituti: l'affidamento e l'adozione. Non sono uno complementare all'altro, procedono invece uno verso una direzione e l'altro verso un'altra ed è molto difficile