Passa ai contenuti principali

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore, è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno.
Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua valenza interpretativa atteso che in precedenti giurisprudenziali si era pressoché definito che la violazione sussisteva solo quando il lavoratore subordinato avesse svolto attività in favore di terzi ed a maggior ragione se operanti nel medesimo settore della società datrice di lavoro, ciò a prescindere del contenuto dell'attività lavorativa.
Del resto questa sentenza è coerente con l'altra emessa dalla consulta a febbraio e nella quale la Corte ha stabilito che aveva violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e dunque l'art 2015 c.c., il lavoratore/socio che sovente picchiava la moglie, socia della società. 
La Cassazione si attesta su un filone interpretativo per cui anche l'attività extralavorativa può essere posta in essere in violazione del l'obbligo di fedeltà e, dunque, valida causa di licenziamento.



Commenti

Post popolari in questo blog

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? " ma che vuol dire.   Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?"  Anzitutto chiariamo prima: >>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori? Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana...

Figli e figliastri ?? Rientra dalla finestra la differenza di trattamento?

" Avvocato il mio ex partner, costantemente e continuamente, mi versa un mantenimento più basso di quello stabilito dai giudici" Fino a pochi giorni fa, fra i tanti rimedi prospettabili, era ricompreso anche uno strumento, abbastanza incisivo e da usare in ultima istanza, quando proprio non si poteva fare altrimenti. Ad esempio perché non c'era reddito certo da aggredire (tipo stipendio, affitti, rendite etc). Questo strumento è previsto dall'art 3 della legge sull'affido condiviso (la 54/2006) che rinvia alla procedura attivabile in caso di violazione dell'articolo 570 2^ comma del codice penale. Tale norma  prevede la punibilità di chi fa mancare i mezzi di sostentamento economico e morale verso i figli ovvero verso il coniuge. Il reato si aggrava se c'è già una sentenza che stabilisce un onere contributivo nell'esatta quantificazione. Perché dico fino a qualche tempo fa? Perché adesso mi toccherà prima chiedere: " Siete sposati op...

Come tutelarti nel mercato libero luce e gas

Si chiamano  reclami  quelle comunicazioni che il cliente rivolge al venditore per lamentare un mancato rispetto: - delle norme vigenti; - delle condizioni contrattuali; - del regolamento di servizio per quanto riguarda il servizio ricevuto.  In caso si verifichi una di queste mancanze infatti il cliente può presentare reclamo scritto  tramite modulo precompilato reperibile # presso sito internet del fornitore # presso eventuali sportelli di tutela consumatori. il reclamo dovrà contenere: @ i dati identificativi del cliente che lo espone; @ il servizio di fornitura al quale si riferisce; @ il codice POD ( energia elettrica ) o PDR ( gas ) del contratto di fornitura. ??? Sapevate che...???  La risposta del venditore dovrà fornire al cliente una motivazione formulata in termini CHIARI per facilitarne la comprensione. Dovrà riportare il riferimento al reclamo scritto, le informazioni contrattuali, ed eventualmente le indicazioni s...