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Visualizzazione dei post da ottobre, 2016

"Ho il gratuito patrocinio, non c'ho soldi e devo pagare le spese ?"

Leggendo ultimamente diversi articoli sul gratuito patrocinio, riflettevo in questi giorni su una questione che mi sta creando davvero non poco imbarazzo con una fascia di clienti. La questione si riassume in una domanda asciutta che è questa. Com'è possibile che l'ammesso al gratuito patrocinio venga condannato al pagamento delle spese processuali della controparte ?  Io non lo so!  O meglio lo so e tenterò di spiegarvelo, ma non ne comprendo la logica, la ratio e neppure l'etica, quindi è come se non lo sapessi e infatti non so rispondere alla domanda suddetta! Infatti, se qualcuno viene ammesso al gratuito vuol dire che possiede - e lo ha dimostrato - le condizioni di reddito richieste per non pagare i costi di giustizia ai quali andrà incontro per ottenere tutela dei diritti. Ha anche dimostrato che la propria richiesta è fondata in fatto e diritto ed, infatti, ha ottenuto delibera di ammissione dell'organo deputato ad emetterla: l'ordine degli

Pretese in giudizio infondate? Salate sanzioni

< processi infondati e amare conseguenze > Vi dico in confidenza che quella di cui parlo sotto, è una sentenza che ho accolto molto positivamente. Il perché è semplice e Ve lo spiego. Il legislatore ci tortura da 10 anni a questa parte con riforme e riformine, aumenti di spese giudiziarie spropositate sempre con la solita scusa. La lunghezza dei processi e la necessaria riduzione del contenzioso. Dico. Abbiamo principi antichi quanto il diritto romano e dei latini che sono ottimi strumenti deflattivi che non si applicano seriamente e ne volete porre di nuove norme ?? Detto questo, faccio una premessa. Il codice prevede che nei casi di azioni giudiziarie infondate in fatto e diritto, la parte che ha proposto la lite (che infatti si definisce temeraria) potrà essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche ad un risarcimento del danno. Orbene è più di 10 anni che faccio l'avvocato e posso dirVi che questa norma è lettera morta!

La mediazione obbligatoria può "estendersi" ai terzi ?

< Sulla mediazione obbligatoria > Si è posta la questione se la mediazione obbligatoria debba esperirsi anche su istanza e nei confronti del terzo chiamato in causa. In altri termini, è sufficiente che l'attore instauri la mediazione nei confronti del convenuto, ai fini del regolare svolgimento del processo ?  Ed ancora, se nel corso del processo il convenuto chiami in causa un terzo, questi potrà richiedere che venga esperita mediazione  anche riguardo alle domande effettuate nei propri confronti a pena di improcedibilità ? La tesi che attualmente predomina anche in giurisprudenza è quella della  non esperibilità della mediazione  con riguardo alle domande formulate verso i terzi chiamati in causa.  Le motivazioni essenzialmente sono due. La prima di stretta interpretazione dell'art 5 del d. Lgv 28/2010 che appunto  menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione. La seconda riguarda motivi