< Sulla mediazione obbligatoria >
Si è posta la questione se la mediazione obbligatoria debba esperirsi anche su istanza e nei confronti del terzo chiamato in causa.
In altri termini, è sufficiente che l'attore instauri la mediazione nei confronti del convenuto, ai fini del regolare svolgimento del processo ?
Ed ancora, se nel corso del processo il convenuto chiami in causa un terzo, questi potrà richiedere che venga esperita mediazione anche riguardo alle domande effettuate nei propri confronti a pena di improcedibilità ?
La tesi che attualmente predomina anche in giurisprudenza è quella della non esperibilità della mediazione con riguardo alle domande formulate verso i terzi chiamati in causa.
Le motivazioni essenzialmente sono due.
La prima di stretta interpretazione dell'art 5 del d. Lgv 28/2010 che appunto menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione.
La seconda riguarda motivi propri di economia processuale. Infatti, qualora anche il terzo chiamato in causa potesse richiedere la mediazione, si verificherebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo cosa questa, in netto contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.
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