Passa ai contenuti principali

Pretese in giudizio infondate? Salate sanzioni

< processi infondati e amare conseguenze >

Vi dico in confidenza che quella di cui parlo sotto, è una sentenza che ho accolto molto positivamente.

Il perché è semplice e Ve lo spiego.

Il legislatore ci tortura da 10 anni a questa parte con riforme e riformine, aumenti di spese giudiziarie spropositate sempre con la solita scusa. La lunghezza dei processi e la necessaria riduzione del contenzioso.

Dico. Abbiamo principi antichi quanto il diritto romano e dei latini che sono ottimi strumenti deflattivi che non si applicano seriamente e ne volete porre di nuove norme ??
Detto questo, faccio una premessa.


Il codice prevede che nei casi di azioni giudiziarie infondate in fatto e diritto, la parte che ha proposto la lite (che infatti si definisce temeraria) potrà essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche ad un risarcimento del danno.
Orbene è più di 10 anni che faccio l'avvocato e posso dirVi che questa norma è lettera morta!
I Giudici non la applicano. 
Forse però qualcosa sta cambiando e sotto Vi racconto perché dico questo.

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte capovolge il precedente orientamento  giurisprudenziale in materia di responsabilità aggravata processuale.
Ritiene infatti, adesso, che la mera infondatezza in diritto delle tesi fatte valere in giudizio è sufficiente ad integrare i requisiti della responsabilità aggravata (di cui all'art. 96 c.p.c).
Non è più necessario, dunque, che si associno altri elementi (quali l'inveridicità dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) al fine di individuare una colpa grave.

La Suprema Corte pone attenzione alla responsabilità aggravata anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost.
Esso impone l'interpretazione delle norme processuali che sia anche coerente alla maggiore celerità del giudizio.

In conclusione, al fine di ottenere una pronuncia di responsabilità aggravata e conseguente risarcimento del danno, non sarà più necessaria la dimostrazione in giudizio della falsità dei fatti invocati a fondamento di una pretesa in quanto sarà sufficiente che la stessa pretesa sia infondata da un punto di vista giuridico cioè non supportata da norme appropriate.

Ecco che con questa interpretazione è quasi come se si rispolverasse l'utile principio dell'illecito l'abuso del processo (a fini strumentali).

Se siete interessati andate al mio sito e scaricate la sentenza 😉

A presto





Commenti

Post popolari in questo blog

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Lite temeraria

Sono state molte le strade  percorse per eliminare il numero dei contenziosi e, quindi, per abbreviare i tempi del processo. Riforme processuali su riforme. Il codice civile smembrato in sub-sub-sub commi...bis ter quater etc etc..non che non mi piaccia studiare, stare sempre in corsa. Insomma ci sta. In ogni professione bisogna aggiornarsi. Ma ciò che proprio non mi va giù è il doverlo fare pur sapendo che sarà inutile. L'ennesima, inutile riforma. Una perdita di energia per tutti.  Ma ogni cosa va come deve. E quindi i Giudici con una recentissima sentenza (817 del 2015) hanno centrato a pieno il bersaglio, finalmente accogliendo l'istanza di qualche temerario che ha insistito fino in Cassazione. Ve la faccio breve hanno solo applicato una vecchissima, obsoleta norma l'art 96 cpc, che sanziona la parte processuale le cui ragioni non sono fondate e che sta in giudizio senza che in realtà alcuna norma glielo conceda, condannandola non solo a pagare spese di giustizia ma a...