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Pretese in giudizio infondate? Salate sanzioni

< processi infondati e amare conseguenze >

Vi dico in confidenza che quella di cui parlo sotto, è una sentenza che ho accolto molto positivamente.

Il perché è semplice e Ve lo spiego.

Il legislatore ci tortura da 10 anni a questa parte con riforme e riformine, aumenti di spese giudiziarie spropositate sempre con la solita scusa. La lunghezza dei processi e la necessaria riduzione del contenzioso.

Dico. Abbiamo principi antichi quanto il diritto romano e dei latini che sono ottimi strumenti deflattivi che non si applicano seriamente e ne volete porre di nuove norme ??
Detto questo, faccio una premessa.


Il codice prevede che nei casi di azioni giudiziarie infondate in fatto e diritto, la parte che ha proposto la lite (che infatti si definisce temeraria) potrà essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche ad un risarcimento del danno.
Orbene è più di 10 anni che faccio l'avvocato e posso dirVi che questa norma è lettera morta!
I Giudici non la applicano. 
Forse però qualcosa sta cambiando e sotto Vi racconto perché dico questo.

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte capovolge il precedente orientamento  giurisprudenziale in materia di responsabilità aggravata processuale.
Ritiene infatti, adesso, che la mera infondatezza in diritto delle tesi fatte valere in giudizio è sufficiente ad integrare i requisiti della responsabilità aggravata (di cui all'art. 96 c.p.c).
Non è più necessario, dunque, che si associno altri elementi (quali l'inveridicità dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) al fine di individuare una colpa grave.

La Suprema Corte pone attenzione alla responsabilità aggravata anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost.
Esso impone l'interpretazione delle norme processuali che sia anche coerente alla maggiore celerità del giudizio.

In conclusione, al fine di ottenere una pronuncia di responsabilità aggravata e conseguente risarcimento del danno, non sarà più necessaria la dimostrazione in giudizio della falsità dei fatti invocati a fondamento di una pretesa in quanto sarà sufficiente che la stessa pretesa sia infondata da un punto di vista giuridico cioè non supportata da norme appropriate.

Ecco che con questa interpretazione è quasi come se si rispolverasse l'utile principio dell'illecito l'abuso del processo (a fini strumentali).

Se siete interessati andate al mio sito e scaricate la sentenza 😉

A presto





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