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4 importanti agevolazioni fiscali sull'acquisto di veicoli per i casi di disabilità

Sapevate che i disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici?
 Proprio così la legge prevede che qualora il disabile ovvero il familiare, a carico del quale è posto, intende acquistare un veicolo possa usufruire di 4 benefici che sono: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Spieghiamoli meglio nel dettaglio. 
L’IVA agevolata del 4% è applicata all’acquisto di veicoli, nuovi o usati, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
La detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. 
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, può essere richiesta presentando una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. L’esenzione può essere concessa su un solo veicolo per volta. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta. La circolare 46/2001 sottolinea che sui caravan non è ammessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato. 
La legge pone una differenza tra il caso in cui l'interessato debba prima apportare le necessarie modifiche strutturali al veicolo, per poter usufruire delle agevolazioni IVA ed il caso in cui l'interessato o chi per lui possa usufruirne anche in contemporanea all'acquisto medesimo e quindi in via preventiva rispetto alle modifiche. 
In tale ultimo caso si dovrà presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. 
Mi soffermo su questo ultimo aspetto perché è proprio quello che ingenera maggiori problemi a chi voglia usufruire della normativa di favore al momento dell'acquisto di un veicolo, in quanto può creare resistenze assolutamente ingiustificate nei venditori, il fatto di dover applicare l'IVA al 4% in via anticipata e su un mezzo che non presenta modifiche strutturali.
In particolare sovente accade che le concessionarie venditrici male interpretano la norma in questione e richiedano tutta una serie di certificati diversi e ulteriori rispetto a quelli ivi richiesti, vanificando molto spesso il fine di utilità sociale ed assistenziale della norma.
E' il caso pratico accaduto ad una famiglia con a carico un minore disabile con un handicap grave certificato ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, che si rivolse ad una concessionaria per acquistare un'autovettura con le agevolazioni di cui sopra. L'agente di vendita si mise cortesemente a disposizione della famiglia, si condusse una normale trattativa di vendita che giunse alla firma del contratto nel quale si prevedevano le condizioni di pagamento e la consegna del veicolo a circa 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Quando la pratica giunse in direzione, tuttavia, l'affare si bloccò bruscamente. La concessionaria rifiutò di applicare l'agevolazione  mandando in fumo le trattative svolte fino a quel momento, in quanto non ritenne sufficiente l'esibizione del certificato di invalidità ma richiese altra documentazione medica diversa ed aggiuntiva rispetto a quella prescritta dalla legge.
Il risultato è stato che nonostante le trattative fossero giunte alla fine con la firma di un contratto di vendita, il venditore decise arbitrariamente di non applicare l'agevolazione IVA al 4% e dunque si rese inadempiente rispetto all'acquirente che a sua volta lo ha citato in giudizio per il risarcimento danni causati dall'inadempimento stesso. 
Contestualmente l'interessato si è rivolto ad un'altra concessionaria auto la quale alla semplice esibizione del certificato di cui sopra ha applicato le agevolazioni sia quella dell'IVA al 4% che quella relativa alle imposte di trascrizione, concludendo così un affare assolutamente equilibrato perché da un lato ha venduto un'auto con profitto, dall'altro, ha rispettato la dignità dell'acquirente in questione e, soprattutto, la sua difficile situazione familiare. 
L'atteggiamento dell'ultimo venditore è normale quello del primo è stato di stampo inquisitorio e al di là della legge.

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