Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius ai propri figli prima del nuovo matrimonio.
La Cassazione recentemente ha stabilito che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.
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