Passa ai contenuti principali

Le motivazioni di inconciliabilità vanno riportate nel verbale di mediazione.

I giudici di merito in una recentissima sentenza (il Tribunale di Roma), hanno rafforzato quello che ormai sembra essere l'orientamento maggiore sull'interpretazione delle norme che regolamentano l'attività del mediatore. Spesso infatti il mediatore si limita a verbalizzare, all'esito dell'incontro fra le parti, che queste non sono disponibili a conciliare, senza entrare nel merito delle motivazioni del rifiuto. I Giudici, sembra, non tollerino più il sistema creato dalla prassi e che si basa, sostanzialmente, su una implicita volontà  di destituire di valore giuridico lo strumento deflattivo della mediazione.

Infatti l'interpretazione sta virando verso una maggiore aderenza al dato normativo ed anche in direzione di maggior rispetto della ratio tipica dello strumento in sè considerato.

Sostengono i Giudici che, “una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze che attengono a segmenti del procedimento di mediazione e che, a vario titolo, rilevano e si riverberano nella causa, sia doverosa e necessaria”.


L’ordinanza in commento chiarisce le incertezze circa l’obbligatorietà o meno della verbalizzazione delle circostanze negative rispetto ad una possibile conciliazione, in luogo del semplice rifiuto al prosieguo delle trattative nel giudizio di mediazione.

Nello specifico, la controversia aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento danni subiti da un privato a seguito di un trattamento estetico.

Il Magistrato, dopo una breve istruttoria, disponeva la mediazione con ordinanza, ma le parti non davano effettivo corso a quanto stabilito dal Giudice, disertando il procedimento deflattivo ed affidandosi ad una mera dichiarazione di rifiuto all’incontro.

La pronunzia in discorso prende le mosse da un’interpretazione letterale delle norme in commento (in particolare  l’art. 5, comma 2 bis, Dlgs 28/2010) e sostiene che dal tenore della norma sembrerebbe che, laddove le parti neghino la possibilità di iniziare la procedura di mediazione perché non c'è intento mediatorio, il procedimento si possa ritenere concluso e la condizione di procedibilità giudiziale si può ritenere realizzata.

Tuttavia a parere di questi Giudici appare  un “perfetto ossimoro” affermare di aver svolto la procedura di mediazione sulla sola base di una semplice  dichiarazione negativa/rifiuto a parteciparvi. Si lascia intendere che la suddetta dichiarazione si rivela una sorta di “scappatoia” giuridica utile al solo fine di ottenere la procedibilità del giudizio.

In mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte”, continua il Magistrato “sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato”.

Quindi le conseguenze di tale ingiustificato rifiuto di procedere alla mediazione sono equiparabili alla mancanza totale di partecipazione alla mediazione.

Invero la mera informativa sulla possibilità di esperire il giudizio deflatorio, “nulla ha a che vedere con lo specifico merito della controversia insorta tra le parti”.
Questo orientamento ha non poche conseguenze. Prima fra tutti quella che nel caso in cui si verifichi quanto sopra, la condizioni di procedibilita si ha per non esperita con la conseguenza che non si entra nel merito della questione è si rigetta la domanda attorea.

Infatti è proprio la parte che ha interesse al processo ed alla decisione nel merito che dovrebbe interessarsi alla analitica verbalizzazione da parte del mediatore sulle ragioni dell'impossibilità conciliativa.

Ciò proprio per evitare di veder paralizzata la propria attività processuale svolta fino a quel momento ed anche per evitare di essere condannata al pagamento delle spese processuali.





Commenti

Post popolari in questo blog

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? " ma che vuol dire.   Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?"  Anzitutto chiariamo prima: >>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori? Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana...

Figli e figliastri ?? Rientra dalla finestra la differenza di trattamento?

" Avvocato il mio ex partner, costantemente e continuamente, mi versa un mantenimento più basso di quello stabilito dai giudici" Fino a pochi giorni fa, fra i tanti rimedi prospettabili, era ricompreso anche uno strumento, abbastanza incisivo e da usare in ultima istanza, quando proprio non si poteva fare altrimenti. Ad esempio perché non c'era reddito certo da aggredire (tipo stipendio, affitti, rendite etc). Questo strumento è previsto dall'art 3 della legge sull'affido condiviso (la 54/2006) che rinvia alla procedura attivabile in caso di violazione dell'articolo 570 2^ comma del codice penale. Tale norma  prevede la punibilità di chi fa mancare i mezzi di sostentamento economico e morale verso i figli ovvero verso il coniuge. Il reato si aggrava se c'è già una sentenza che stabilisce un onere contributivo nell'esatta quantificazione. Perché dico fino a qualche tempo fa? Perché adesso mi toccherà prima chiedere: " Siete sposati op...

Come tutelarti nel mercato libero luce e gas

Si chiamano  reclami  quelle comunicazioni che il cliente rivolge al venditore per lamentare un mancato rispetto: - delle norme vigenti; - delle condizioni contrattuali; - del regolamento di servizio per quanto riguarda il servizio ricevuto.  In caso si verifichi una di queste mancanze infatti il cliente può presentare reclamo scritto  tramite modulo precompilato reperibile # presso sito internet del fornitore # presso eventuali sportelli di tutela consumatori. il reclamo dovrà contenere: @ i dati identificativi del cliente che lo espone; @ il servizio di fornitura al quale si riferisce; @ il codice POD ( energia elettrica ) o PDR ( gas ) del contratto di fornitura. ??? Sapevate che...???  La risposta del venditore dovrà fornire al cliente una motivazione formulata in termini CHIARI per facilitarne la comprensione. Dovrà riportare il riferimento al reclamo scritto, le informazioni contrattuali, ed eventualmente le indicazioni s...