Passa ai contenuti principali

Informarsi prima di investire è un onere

Quale informativa deve fornire l'intermediario finanziario per le operazioni su strumenti finanziari derivati?

Ultimamente la Cassazione ha fornito un'interpretazione specifica sugli oneri informativi da parte degli intermediari finanziari, quando l'operazione di investimento ha ad oggetto strumenti derivati.

Questi sono strumenti finanziari il cui valore dipende ("deriva") dal valore di un'altra attività finanziaria o reale (attività sottostante).

Nello specifico, gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante nota anche come "underlying asset". Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l'oro, il petrolio, ecc). 

In questo tipico caso di operazione di investimento, sostengono i giudici, che non sussista onere per la banca di informativa specifica per ogni singolo ordine di investimento.

Infatti proprio in considerazione della struttura delle operazioni di investimento "complessa", ha rigettato il ricorso proposto dagli investitori, i quali lamentavano la violazione dei doveri informativi collegati alla sottoscrizione dei singoli contratti derivati.

La Corte di Legittimità ha sottolineato  “come, atteso lo strumento prettamente speculativo, scolora ai fini informativi del rischio il rilievo del cd. sottostante (titolo, indice, merce) di riferimento dell'operazione di investimento in strumenti finanziari derivati”.

L’informativa non è nella valutazione del “sottostante” strumento finanziario, bensì è un’informativa generale resa in occasione della conclusione dei rapporti disciplinanti nello specifico i servizi di investimento.

Sostiene la Corte che il rischio in questo tipo di operazione sia definibile in via preventiva sulla base del meccanismo contrattuale, che riguarda prodotti tutti uniformemente ad elevato rischio.

 Come dicevamo sopra, questo è il caso di operazioni di investimento su strumenti finanziari derivati su titoli, merci e indici di mercati regolamentati. In questo caso, allora, l'informazione è rispettosa delle norme laddove sia chiara ed inequivoca in ordine alla natura ed alle caratteristiche di rischiosità di quel genere di operazioni a struttura speculativa

Ciò dipende, in altri termini, dalla natura stessa delle operazioni in derivati, dove, assai più che il singolo cd. sottostante, il cliente deve comprendere i rischi per definizione connessi al tipo di operazione.

Il rischio, infatti, è suscettibile di essere influenzato dal meccanismo tipico dell'operazione finanziaria per cui la banca ha l'obbligo di spiegarlo compiutamente. 

Sufficientemente garantista, secondo questa ricostruzione, è la stipulazione di un secondo contratto, avente specificamente ad oggetto le operazioni in strumenti derivati, che dettagliatamente ne chiarisca il funzionamento.
Nel confermare, dunque, la decisione dei Giudici di merito, la Corte Suprema sottolinea la corretta valutazione compiuta dal Collegio di secondo grado in ordine alla prova dell’effettivo adempimento informativo, mediante la prefigurazione al cliente del “peggiore degli scenari configurabili”, così come riportato nel contratto disciplinante la negoziazione di strumenti finanziari derivati (nel quale si ricordava che “il valore di mercato dei contratti oggetto dell'accordo "è soggetto a notevoli variazioni" e l'investimento "comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili”).

 Inoltre, secondo la ricostruzione fornita dai giudici, è sufficiente che sia stato sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti, il quale reca un'apposita sezione relativa alla "rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati", in particolare chiarendo che la vendita di un'opzione "comporta l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto", con perdite "potenzialmente illimitate".


Commenti

Post popolari in questo blog

L'amministratore unico di una srl. Poteri in autonomia

 Quali sono gli atti che L'amministratore unico di una società può compiere in autonomia e  senza preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci ? I  Giudici catanesi hanno fornito una risposta abbastanza chiara, in relazione alla vicenda che ha visto un neo amministratore unico di srl - privo di qualsivoglia competenza e/o esperienza in tema di gestione aziendale ed estraneo altresì al  business  della società - cedere ad una signora un locale da ballo, noto nella zona, a fronte di un esiguo corrispettivo. L'amministratore in questione era stato nominato da poco e fino a quel momento aveva fatto tutt'altro, rivestendo il ruolo di magazziniere nella società.   La società ha prima agito in via immediata e cautelare, ottenendo il sequestro giudiziario sull’azienda e, successivamente, ha proceduto con l'instaurazione di un ulteriore giudizio di merito finalizzato alla richiesta di nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell’atto di compravendita....

"Avvocato, ma io l'ho letto su internet"

Sempre più spesso clienti in corso di separazione, terrorizzati (soprattutto perché hanno figli piccoli), mi chiedono quanto il "rapporto intimo" sia importante nel rapporto di coppia, quanto possa pesare in una separazione sulla "bilancia delle responsabilità". Diciamo che non me lo chiedono così, ma mi formulano altri tipi di domande tra le quali ti riporto queste, giusto per farti comprendere meglio la casistica per la quale scrivo oggi. 1) quanto mi costa il fatto che da tempo non intrattenevo più rapporti sessuali con il mio coniuge? 2) quanto può giustificare il mio tradimento il fatto che l'altro non volesse più rapporti con me? In tutta onestà non credevo che qualcuno mi potesse fare questo tipo di domanda, semplicemente perché molto  "tecnica" e particolarmente "specifica".  Quindi ho chiesto l'origine, il perché di queste domande. Come mai era sorto questo dubbio. Al che la risposta, che mi ha lasciato ancora più confusa. "...

Vuoi separarti meglio o vuoi continuare a reggere il peso della volta celeste come Atlante?

Con questo articolo voglio dimostrarti che è possibile separarti meglio, senza traumi per i tuoi figli e senza impoverirti, riuscendo a mantenere costante il tuo tenore di vita.  Ti garantisco che sarai anche più felice uscendo dal campo di guerra in cui attualmente ti trovi e che scoprirai anche come fare la felicità dei tuoi figli e del tuo ex.  Capirai anche se chi ti assiste usa la tua crisi di coppia per biechi interessi fregandosene totalmente di quelli che fino ad un paio di giorni fa, erano i tuoi affetti e che tu invece vorresti tutelare anche  se ti vuoi separare.  A questo punto sarai consapevole e potrai scegliere di liberartene anche perché ti costa un occhio della testa e non realizza ciò che tu in cuor tuo vuoi davvero. Se sei in crisi di coppia e vuoi separarti senza danneggiare i tuoi figli e senza che il tuo patrimonio subisca perdite come un serbatoio bucato che fa acqua da tutte le parti, allora non solo dovrai leggere tutto fino alla fine, ma far...