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Segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia

Nel caso di inadempimento protratto, la presenza di garanzie e proprietà immobiliari consente di evitare la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia ?

La giurisprudenza ordinaria di attesta su una risposta negativa.

Nella fattispecie concreta i giudici hanno respinto il reclamo proposto dal correntista, avverso il primo provvedimento con il quale era già stata rigettata, la richiesta formulata in via di urgenza (ex art 700 cpc), finalizzata ad ottenere l’ordine di cancellazione della segnalazione.

Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l’illegittimità dell’iscrizione a sofferenza presso la Centrale Rischi, in quanto la Banca avrebbe omesso di valutare la sua complessiva situazione finanziaria ed in particolare l'ingente patrimonio immobiliare di cui era proprietario.

Il Tribunale in questione (quello di Bari) ha affermato che l’inadempimento protratto nel tempo legittima la segnalazione a sofferenza, poiché “è, senza dubbio, sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria e non transitoria, posto che nell’effettuare la segnalazione si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”.

I Giudici hanno ritenuto che è irrilevante il dato di un importante patrimonio immobiliare, in quanto non garantirebbe il pagamento immediato dei debiti, potendo questo realizzarsi solo a seguito di eventuale riscossione coattiva del debito.


Sulla questione si attende adesso la pronuncia dei giudici di grado superiore.



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