Ecco che ancora una volta la giurisprudenza riconosce valore giuridico alle unioni di fatto sulla base dell'art 2 della costituzione che sancisce il dovere di solidarietà sociale. Ma la cosa che fa scalpore in questa sentenza del tribunale di Milano è che nello specifico non c'era neppure convivenza. Cioè si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla fidanzata del deceduto, "de cuius" in gergo forense. Interessante questa visione aperta delle unioni degne di tutela. Si amplia la sfera dei danni risarcibili ed anche la sfera dei soggetti tutelabili. Unico presupposto: l'unione stabile, basata su affetto e condivisione di vita, anche non sotto lo stesso tetto.
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