Passa ai contenuti principali

Locazione

La Cassazione civile con sentenza del 16/04/2015, n. 7696 ha ricordato, primariamente, come l'art. 1602 cod. civ., prevede la cessione ex lege del contratto di locazione all'acquirente del bene locato, in forza della quale ‐ ove la locazione sia opponibile al conduttore ai sensi dell’art. 1599 cod. civ. ‐l'acquirente subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, senza necessità del consenso del conduttore, in deroga ai principi generali in tema di cessione del contratto essendo richiesta solo la comunicazione della cessione al conduttore.

Tali principi sono applicabili anche dopo che il contratto sia stato risolto per disdetta o per altra causa, qualora il rapporto non abbia esaurito i suoi effetti

Lo scioglimento del contratto, infatti, non necessariamente comporta l'esaurimento dei rapporti obbligatori fra le parti, ma nella maggior parte dei casi lascia in vita debiti e crediti di notevole rilievo come nel caso in cui l'occupazione del conduttore si protragga oltre la data della cessazione del rapporto: in questo caso, per esempio, rimangono in vita le obbligazioni del conduttore ‐ ed i corrispondenti crediti del locatore ‐ aventi ad oggetto la restituzione dell'immobile.

Ben può l'acquirente, pertanto, esercitare anche l'azione di sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art. 657 cod.proc.civ., così come avrebbe potuto il cedente e locatore originario ed intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto. 

Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...