Passa ai contenuti principali

Il grande bluff

No non è il titolo di un libro. Mi riferisco alle false aspettative e illusioni che la legge di stabilità ha ingenerato in tutti noi a proposito della faccenda rimborsi per il sisma 90. Dico in noi perchè anche io da operatrice del settore avevo creduto alla favola della restituzione immediata delle somme versate dai contribuenti per il triennio 1990-1992. Ero un poco scettica, ma comunque speravo  nella definizione più veloce delle questioni che vedono coinvolti molti dei miei clienti e per le quali abbiamo instaurato giudizi tributari per far fronte al silenzio dell'Agenzia delle Entrate.
Premetto che nella qualità di legale dell'ADOC - associazione difesa e orientamento consumatori - ho seguito la questione dall'inizio e quindi assistito gli associati da quando hanno presentato la prima istanza all'Agenzia, il ricorso giudiziario dinnanzi alla Commissione Tributaria e le successive attività di sollecito dei vari organi preposti. 
Non credo ci sia bisogno, ma sinteticamente, premetto che la questione trae origine dalla differenza di trattamento che hanno subito i contribuenti dipendenti ed i contribuenti autonomi in occasione del sisma 1990-1992 ed in particolare residenti nelle province colpite dal sisma quelle di Ragusa, Catania e Siracusa. Nel senso che mentre i secondi sono rientrati nella normativa di favore che li esonerava dal pagamento delle imposte (prima del 70% e poi del 90%) per il triennio di riferimento, i dipendenti, poichè assoggettati ad un diverso regime fiscale (la trattenuta alla fonte)  non hanno usufruito dell'esonero. 
Dopo una vera e propria lotta nelle sedi giurisdizionali ecco che arriva la famosa sentenza della Corte di Cassazione (n. 20461 del 27.6.2007) secondo cui spettava al contribuente il riconoscimento della riduzione ad un decimo del carico fiscale, in quanto, diversamente operando, discenderebbe una diversa misura dell’obbligazione fiscale e, quindi, un’ingiusta, illogica ed illegittima sperequazione di trattamento tra contribuenti che si fossero trovati nelle stesse condizioni di svantaggio, in palese violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione.
Da lì in poi le altre questioni di diritto sui termini e la decorrenza degli stessi per presentare istanza all'Agenzia, tutte questioni affrontate da noi legali ed accolte dai giudici. Ma ciò nonostante l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio, si appellava e ricorreva in Cassazione. Come Don Chisciotte, lottava e lotta ancora contro i mulini a vento. Nonostante i moniti giunti da più parti e dalla stessa amministrazione centrale (solo ufficiosamente mai sulla carta), le agenzia territoriali continuavano a sostenere l'illegittimità del rimborso.
Ecco che si arriva alla legge di stabilità e finalmente si sancisce, questa volta su un testo normativo, che il rimborso spetta ai contribuenti che hanno presentato istanza entro il 1 marzo 2010. Tuttavia, sebbene già per noi dell'ADOC sia una grande vittoria perchè tutti gli associati che si sono rivolti a noi hanno avuto conferma delle loro richieste sia in autotutela che in commissione, in realtà, resta solo una parziale vittoria. 
Ciò perchè nella stessa legge: non sono stati determinati i criteri per procedere ai rimborsi; è stato istituito un fondo per una somma irrisoria che di certo non sarà sufficiente; nel fondo non è ancora confluita alcuna somma reale e concreta; sono tenuti fuori dal rimborso coloro che non hanno presentato istanza entro marzo 2010.
Quindi in definitiva è una legge molto lacunosa e sopratutto foriera di vane aspettative nei contribuenti.
Concludo dicendo che la lotta non finisce qua. Sopratutto che le diseguaglianze ci sono ancora tra contribuenti e che questa norma rappresenta solo l'inizio. L'agenzia dovrà accettare di mediare e garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento e dunque il rimborso. E dovrà farlo perchè è giusto così. E' giusto sia per ragioni di ordine morale, naturale e di equità ma anche e sopratutto per ragioni di diritto,  perché per quel triennio i residenti in quelle province dovevano essere esonerati da qualunque obbligo tributario.
L'amministrazione finanziaria dovrà rivedere le proprie posizioni, lo faccia nei modi che ritiene maggiormente opportuni per non gravare troppo sulle ragioni del fisco (tipo compensazione) e che peraltro con l'Adoc di Siracusa e Catania abbiamo suggerito ai vertici dell'agenzia. Ma lo faccia. 
Vedremo le altre evoluzioni e godiamo di questa prima e parziale vittoria.























































Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore , è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno. Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua va