La Cassazione civile con sentenza, Sez. III, 10/04/2015, n. 7178 ha ribadito i principi ed il contenuto degli obblighi del mediatore che si desumono dal codice civile e dalla giurisprudenza:
1) il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e, comunque, acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso;
2) il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare;
3) in caso di inadempimento la colpa è presunta e incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a se del medesimo.
Nel caso di specie, quindi, è stata ritenuta corretta la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il mediatore in quanto non aveva verificato che l’immobile oggetto dell’affare era sottoposto ad una procedura esecutiva.
1) il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e, comunque, acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso;
2) il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare;
3) in caso di inadempimento la colpa è presunta e incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a se del medesimo.
Nel caso di specie, quindi, è stata ritenuta corretta la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il mediatore in quanto non aveva verificato che l’immobile oggetto dell’affare era sottoposto ad una procedura esecutiva.
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