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Responsabilità agenti immobiliari

La Cassazione civile con sentenza, Sez. III, 10/04/2015, n. 7178 ha ribadito i principi ed il contenuto degli obblighi del mediatore che si desumono dal codice civile e dalla giurisprudenza:

1)      il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e, comunque, acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso;

2)      il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare;

3)      in caso di inadempimento la colpa è presunta e incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a se del medesimo.

Nel caso di specie, quindi, è stata ritenuta corretta la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il mediatore in quanto non aveva verificato che l’immobile oggetto dell’affare era sottoposto ad una procedura esecutiva.

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