Passa ai contenuti principali

Il rent to buy diventa legge

Con l’art. 23 del D.L. 12/09/2014 n.133, convertito dalla Legge n. 164/2014 è stato introdotto nel nostro ordinamento quella forma contrattuale atipica che gli operatori utilizzavano con la dicitura inglese Rent to buy.

Sostanzialmente è una forma contrattuale che serve ad agevolare la vendita di immobili in quanto consente alle parti di trasferire la detenzione dell’immobile, come in un rapporto di locazione, con la possibilità, entro il termine tra loro stabilito, di decidere se procedere o meno con la compravendita dell’immobile.

Le parti, in tal senso, sono libere di decidere se le somme versate periodicamente siano da imputare a mero titolo di canone per il godimento del bene o anche come quota parte sul prezzo di vendita dell’immobile.

Tale imputazione è importante per stabilire se, in caso di risoluzione del contratto per la mancata vendita dell’immobile, il proprietario debba restituire quanto ricevuto quale acconto sul prezzo.

Il contratto, in ogni caso, si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

Con riferimento al regime delle spese accessorie e quelle condominiali le parti sono libere di stabilire il regime che ritengono più opportuno.

Si può, per esempio, richiamare la disciplina in materia locatizia ove, ai sensi dell’art. 9 della Legge 392/1978, le spese accessorie sono a carico del conduttore, se non diversamente pattuito. Si ricordi, però, che gli oneri accessori non è detto che coincidano con gli oneri condominiali, i quali, costituendo obbligazioni propter rem, sono a carico del proprietario ad esclusione, comunque, di quelle spese ordinarie ed essenziali per il godimento del bene oggetto di locazione (per esempio la pulizia delle parti condominiali).

Talvolta, invece, le spese accessorie nel contratto Rent to buy sono disciplinate come nell’ipotesi dell’usufrutto.

In questo caso, tutte le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico di chi ha in godimento il bene, mentre la parte concedente avrà l’obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie. Tale criterio ordinario-straodinario si applica anche per le spese condominiali, con la differenza, rispetto al diritto reale di usufrutto, che in questo caso il proprietario non sarà mai tenuto, in via sussidiaria e solidale, al pagamento delle spese condominiali ordinarie come avviene per il nudo proprietario. Nell’usufrutto, infatti, sussistono due diritti reali in concorrenza mentre nel contratto Rent to buy rimane pur sempre una fondamentale distinzione di diritti tra i due soggetti: il proprietario è titolare di un diritto reale mentre il “conduttore” è beneficiario di un diritto di mera detenzione.

Commenti

Post popolari in questo blog

Limiti all'eccezione di inadempimento nel preliminare di compravendita

Se si verifica l'inadempimento di una parte contrattuale rispetto ad una prestazione  corrispettiva, l'altra può rifiutare di adempiere la propria? In linea di principio SI. Il codice civile prevede questo antico e quantomai utile rimedio da applicare nei contratti a prestazione corrispettiva.  Corrispettivo nello specifico implica un nesso di reciprocità,  quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una  prestazione  (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una  prestazione  in suo favore. Molte volte le parti scelgono di impegnarsi  a concludere successivamente un contratto ed in questo caso NON SEMPRE, trova applicazione quanto detto sopra. Infatti nello specifico caso del contratto  preliminare    l'orientamento prevalente prevede condizioni particolari per l'applicazione dell'eccezione di inadempimento. Porte...

4 importanti agevolazioni fiscali sull'acquisto di veicoli per i casi di disabilità

Sapevate che i disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici?  Proprio così la legge prevede che qualora il disabile ovvero il familiare, a carico del quale è posto, intende acquistare un veicolo possa usufruire di 4 benefici che sono: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Spieghiamoli meglio nel dettaglio.  L’IVA agevolata del 4% è applicata all’acquisto di veicoli, nuovi o usati, con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della ...

Grandi manovre

In sede di consulenza mi si richiede un parere su una proposta di assunzione presso un ente di formazione, con qualifica di docente.  La cosa che in particolare poneva dubbio al cliente era il fatto che dovesse dichiarare la propria disponibilità a mettersi in aspettativa prima ancora di firmare il contratto. Andando a fondo nella vicenda ho constatato che l'ente intendeva presentare un progetto alla Regione Sicilia al fine di rientrare in una misura proposta e portata avanti dal PD il cui fine, sulla carta, è quello di ridurre la disoccupazione giovanile e sopratutto quello di reimpiegare molti docenti formativi di corsi regionali che hanno perso i propri enti di formazione a causa dei precedenti scandali in materia verificatisi in Sicilia e che hanno bloccato repentinamente i fondi ad essi destinati. Gli enti che vogliono partecipare al bando devono dimostrare di avere un certo numero di docenti dipendenti, in aspettativa, al fine di vedersi finanziato il progetto. Per questo mot...