Riassumo una questione spinosissima.
Premettendo che ormai è assodato che la pensione è pignorabile nel minimo tale da garantire la possibilità di soddisfare le esigenze economiche minime di vita quotidiana. La novità è che la giurisprudenza ha dissolto l'equiparazione fra minimo pignorabile e pensione sociale minima. Non è automaticamente pignorabile la somma di € 536 bensì una somma di volta in volta determinata sulla base della residua sopravvivenza economica del pensionato.
Tuttavia la questione che da maggiori problemi a livello operativo è questa.
Le pensioni a fini sociali / assistenziali versate dalla PA o altro ente pubblico sono pignorabili in minimi predeterminati dalla legge (1/3;1/5 ad esempio). Ciò è stato finché il legislatore post-moderno, con norme antievasione, ha obbligato chi riceve questi sussidi ad indicare un conto corrente sul quale versare le somme. Ecco aggirata la tutela pensata dai precedenti politici (che ci avevano azzeccato un po' di più vista la materia in cui si versa e cioè assistenzialismo, solidarietà sociale). Infatti per giurisprudenza consolidata i trattamenti pensionistici in generale quando confluiscono nel patrimonio dell'individuo, si confondono con questo e diventano aggredibili dai creditori. Attualmente la questione presenta diversi profili di incostituzionalità e di certo la norma verrà dichiarata incostituzionale. Ma nel frattempo? Beh i giudici sebbene in minoranza arginano la questione sostenendo che
la somma per stipendi e pensioni confluita in un conto corrente bancario o postale non perde solo per questo la sua originaria qualificazione confondendosi nella massa di liquidità, purché siano individuabili nel tempo e nell'importo i ratei.
Ai posteri l'ardua sentenza come a dire chi vivrà vedrà. E nel frattempo i danni di certi automatismi chi li paga?
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