Il Giudice di Pace di Milano, nell’accogliere il ricorso depositato da un automobilista, ha chiarito che la data di accertamento coincide con quella dell’infrazione “nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato” (Sentenza n. 1189, pubblicata lo scorso 09 febbraio 2015). Pertanto, alla luce della sentenza sopra richiamata, il termine dei 90 giorni per la notifica del verbale al presunto trasgressore, decorre dalla data dell’infrazione e non dal momento in cui gli organi accertatori lo hanno identificato.
L’interpretazione di cui sopra è stata confermata da parte del Ministero dell’Interno che in una nota di novembre 2014, ha correttamente evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 del Codice della Strada emerge che il giorno della decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Quindi importante contare i giorni trascorsi dalla data dell'infrazione alla data in cui si riceve la notifica del verbale. Se sono trascorsi 90 giorni il verbale si può impugnare dinnanzi al giudice di pace.
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