Quali sono gli atti che L'amministratore unico di una società può compiere in autonomia e senza preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci ?
I Giudici catanesi hanno fornito una risposta abbastanza chiara, in relazione alla vicenda che ha visto un neo amministratore unico di srl - privo di qualsivoglia competenza e/o esperienza in tema di gestione aziendale ed estraneo altresì al business della società - cedere ad una signora un locale da ballo, noto nella zona, a fronte di un esiguo corrispettivo.
I giudici, risolvono la questione, precisando che, ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza, la condotta dell’amministratore deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità diretta o indiretta dell’atto rispetto all’oggetto sociale da realizzare.
Ciò, in quanto, la norma de qua pone un limite non già convenzionale, ma legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, peraltro di natura inderogabile, in quanto idoneo ad incidere direttamente sulla società medesima.
Sulla base degli assunti di cui sopra, i giudici, hanno ritenuto che la cessione di azienda, costituente attività esclusiva della srl, realizzata in autonomia dall’amministratore, determini la sostanziale modifica dell’oggetto sociale ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. Ragion per cui la cessione stessa avrebbe necessitato di una preventiva autorizzazione assembleare con conclusivo accoglimento delle richieste della società, annullando l’atto di cessione in questione.
L'amministratore in questione era stato nominato da poco e fino a quel momento aveva fatto tutt'altro, rivestendo il ruolo di magazziniere nella società.
La società ha prima agito in via immediata e cautelare, ottenendo il sequestro giudiziario sull’azienda e, successivamente, ha proceduto con l'instaurazione di un ulteriore giudizio di merito finalizzato alla richiesta di nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell’atto di compravendita.
La difesa qui si è incentrata sulla violazione della previsione di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 del Cod. Civ. che riserva esclusivamente alla competenza dell’assemblea ogni decisione che determini un cambiamento sostanziale dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
La difesa della cessionaria (una signora che aveva rilevato un locale notturno per un prezzo irrisorio) si è opposta sulla base della previsione ex art. 2475bis cc, secondo la quale gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e, dunque, la violazione dei limiti nella gestione degli affari sociali non sarebbe opponibile ai terzi.
La società ha prima agito in via immediata e cautelare, ottenendo il sequestro giudiziario sull’azienda e, successivamente, ha proceduto con l'instaurazione di un ulteriore giudizio di merito finalizzato alla richiesta di nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell’atto di compravendita.
La difesa qui si è incentrata sulla violazione della previsione di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 del Cod. Civ. che riserva esclusivamente alla competenza dell’assemblea ogni decisione che determini un cambiamento sostanziale dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
La difesa della cessionaria (una signora che aveva rilevato un locale notturno per un prezzo irrisorio) si è opposta sulla base della previsione ex art. 2475bis cc, secondo la quale gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e, dunque, la violazione dei limiti nella gestione degli affari sociali non sarebbe opponibile ai terzi.
Nel senso che la società potrebbe avanzare iniziative risarcitorie esclusivamente verso l'amministratore medio tempore che, comunque, nel frattempo era stato revocato dall'assemblea.
I giudici, risolvono la questione, precisando che, ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza, la condotta dell’amministratore deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità diretta o indiretta dell’atto rispetto all’oggetto sociale da realizzare.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l'atto non è strumentale ed incida sull'oggetto sociale (violazione della previsione di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.) occorrerà verificare se, in concreto, l’operazione non autorizzata abbia modificato il capitale di rischio investito nell’attività sociale e, quindi, abbia snaturato e svuotato quest’ultima.
Ciò, in quanto, la norma de qua pone un limite non già convenzionale, ma legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, peraltro di natura inderogabile, in quanto idoneo ad incidere direttamente sulla società medesima.
Sulla base degli assunti di cui sopra, i giudici, hanno ritenuto che la cessione di azienda, costituente attività esclusiva della srl, realizzata in autonomia dall’amministratore, determini la sostanziale modifica dell’oggetto sociale ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. Ragion per cui la cessione stessa avrebbe necessitato di una preventiva autorizzazione assembleare con conclusivo accoglimento delle richieste della società, annullando l’atto di cessione in questione.
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