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Benefit o componente intangibile della pensione ?


E' legittimo sacrificare il diritto alla riduzione della tariffa utenza elettrica dei pensionati ENEL per ragioni economiche e organizzative dell'azienda stessa ?


Oggi si terrà alle ore 16.30 presso l’ADOC di Siracusa, una riunione avente la finalità di fornire chiarimenti in merito alla determinazione dell’ENEL spa di eliminare, arbitrariamente, il diritto degli ex lavoratori pensionati alla riduzione delle tariffa relativa all’utenza elettrica.

La sottoscritta insieme al Presidente dell’ADOC, Enzo Bencivinni, saranno disponibili in ordine a qualunque tipo di chiarimento  sulla questione di cui trattasi, sia sotto il profilo giuridico che economico, della privazione in sé stessa considerata.

Qui si riporta una breve illustrazione della questione.

Gli ex lavoratori, in pensione, delle aziende elettriche hanno diritto a usufruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l’utenza elettrica afferente al proprio domicilio.

Il diritto si applica in attuazione di una espressa disposizione contrattuale che era in vigore durante il periodo nel quale i medesimi hanno prestato servizio presso le aziende.
La conservazione del diritto all'applicazione della riduzione di tariffa ai consumi elettrici per il dipendente cessato dal servizio – e per il coniuge eventualmente a lui superstite – deriva da un espresso obbligo contrattuale derivante dal contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio, ed è stato mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche a fronte di eventuali modifiche contrattuali successivamente intervenute. 
Per alcuni dipendenti la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata oggetto di espressa condizione, tra le altre, affinchè accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età, ed è stata ribadita dall'azienda con comunicazioni inviate a tali dipendenti successivamente alla cessazione dal servizio.

In merito a tale diritto è intervenuta anche la Corte di cassazione che ne ha ribadito la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»; 
Ciò nonostante, in data 12 ottobre 2015 la società Enel spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi in essere ai dipendenti in quiescenza;
Successivamente, in data 27 novembre 2015, la medesima società ha concordato con i rappresentanti di
alcune organizzazioni sindacali che, per i dipendenti in quiescenza, la riduzione tariffaria in favore dei medesimi dipendenti o dei coniugi superstiti fosse sostituita dalla erogazione di una somma in denaro rapportata all'età dell'ex dipendente.
Numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento della società Enel di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, hanno diffidato formalmente l'azienda a non procedere in tale intento in quanto non avevano autorizzato alcuna organizzazione a prendere alcuna decisione in merito a quanto riportato. 
Tuttavia l'Enel in data 31 dicembre 2015 ha comunicato ufficialmente, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione in essere.


E’ possibile, ancora oggi, inoltrare contestazione ufficiale all’ENEL spa di non procedere arbitrariamente eliminando il diritto alla riduzione di cui sopra ed avvertendo contestualmente che in caso di mancato riscontro si adirà il Giudice competente.

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