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Presupposti necessari per una mediazione valida

Nuova posizione dei Giudici di merito in materia di mediazione.
È il turno del Tribunale di Verona che ha preso posizione, su una questione dibattuta in giurisprudenza.
Quella, cioè, relativa ai presupposti necessari per considerare assolta la condizione di procedibilità, in caso di mediazione obbligatoria.

Il Giudice ha premesso che, secondo la sua opinione, alla mediazione devono partecipare anche le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori.

Tanto chiarito, il G.U. ha dichiarato di ritenere assolto l’obbligo di legge, anche qualora le parti non proseguano oltre il primo incontro programmatico. 
Infatti, secondo il giudice veronese,  l’art. 8, 1 comma, del D. Lgs. 28/2010 impone di ritenere che “il primo incontro tra le parti e il mediatore abbia la funzione di verificare la volontà e disponibilità delle parti, informate sulla natura e funzione della mediazione cui il mediatore intende procedere, e ad ‘autorizzare’ l'avvio della procedura, consentendo loro altresì di fornire le eventuali giustificazioni per non procedervi”.
 Sempre secondo il Tribunale, tale ricostruzione è pienamente avallata dall’art. 5, comma 2 bis del citato D. Lgs., che, nell’affermare espressamente che “…la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, implicitamente ammette  che il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’accordo e che la mediazione possa legittimamente chiudersi al primo incontro, sicché nell’espressione ‘senza l’accordo' deve necessariamente rientrare anche l’ipotesi che le parti o una di esse non intendano tout court proseguire con la mediazione, ritenendo preferibile che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria”.

Inoltre, il Giudice ha escluso che la domanda riconvenzionale svolta nel caso esaminato dalla banca convenuta, (finalizzata nello specifico, al pagamento del saldo passivo del conto corrente bancario intercorso con l’attore), fosse soggetta a mediazione, seppure rientrante tra le materie per le quali il relativo procedimento è obbligatorio. 
Ciò essenzialmente sul rilievo che occorre rispettare “l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva" tenendo conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione, ove conclusa positivamente, non avrebbe comunque, l’effetto di chiudere il giudizio in corso.
Questo perché nel caso fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, la conciliazione eventuale non è idonea, a porre fine al giudizio.
 Inoltre, occorre considerare l’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ “al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali".
 


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