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Visualizzazione dei post da giugno, 2016

Etica e Giustizia

Circa 5 anni fa venne in studio una giovane donna con una figlia di appena due anni. Mi spiegó la propria situazione, che sostanzialmente era questa. Si era separata dal marito, non lavorava, viveva con i suoi genitori tra i quali lavorava solo saltuariamente il padre come manovale edile. Mi disse che l'ex non si faceva più sentire nè vedere, non cercava la figlia e pur lavorando non le passava una lira, anzi un euro. Ovviamente le esigenze della signora erano urgenti, pratiche e concrete. Tentai di parlare con l'ex marito, venne in studio anche lui e chiacchierammo un poco. Mi assicurò che avrebbe dato qualcosa alla moglie ogni mese e così fece per qualche tempo. Finché decise di farsi assistere legalmente e lì la cosa, paradossalmente, si complicò invece che sistemarsi perché smise di pagare, di incontrare la figlia costringendoci ad agire giudizialmente.  Ottenemmo dal Giudice sia un provvedimento che regolava il diritto/Dovere di visita del padre verso la figlia, che l'

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella

Comunione legale oppure separazione dei beni ?

Oggi si discute di comunione legale tra i coniugi e, nello specifico, di quali beni ne facciano parte. Intanto faccio una premessa che forse è scontata ma forse no, data la grande quantità di casi giudiziari vertenti sempre sulle stesse questioni di liti fra moglie e marito che davvero, al giorno d'oggi con le possibilità infinite di previsioni di accordi, negozi, contratti, sono per così dire " dèmodè ". La comunione legale tra i coniugi è il regime ordinario. Quindi se non lo si esclude espressamente ce lo si ritrova. O ci piaccia oppure no. Aggiungo che la scelta della separazione dei beni va fatta espressamente anche dinnanzi al sacerdote, nel caso di rito concordatario, poiché è lui che gestisce la pratica sulla doppia efficacia, religiosa e civile. Quindi, per non subire l'" effetto sorpresa ", meglio andare preparati, convinti e d'accordo.  Questo vale per tutti coloro che ancora possono scegliere il regime coniugale riguardo ai beni

Strumenti finanziari collocati "fuori sede"

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 1-6-2016, n. 11401) chiarisce che la normativa dell’offerta di strumenti finanziari fuori sede, di cui all’art. 30 Testo Unico della Finanza, è applicabile solo ai singoli ordini di investimento. Resta, dunque, escluso dalla sua operatività il contratto che disciplina la prestazione degli altri servizi resi dall’intermediario finanziario. In particolare la Corte di Legittimità, partendo dal noto precedente reso dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, 3-6-2013, n. 13905), spiega (e ribadisce) che “ il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 T.U.F., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento o gest

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?  Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi. Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.  Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il