Passa ai contenuti principali

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ?

In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando?

La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi.
Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza.
Quindi se è vero che ormai vige il principio dell'affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi "collocatario". 

Ciò che si verifica quindi nella concretezza del quotidiano è che il coniuge collocatario dei figli resta nella casa coniugale mentre l'altro, anche se proprietario esclusivo dell'immobile, dovrà trovarsi altra sistemazione.

Anche se la questione può essere percepita come ingiusta è d'obbligo sottolineare che la scelta di ledere il diritto di proprietà esclusiva del coniuge deriva dalla necessità di tutelare un interesse di ordine superiore, quale appunto quello dei minori a mantenere la residenza presso l'ambiente familiare e domestico e non subire traumi dovuti all'allontanamento improvviso dallo stesso.


La Cassazione ha offerto una risposta nuova ad una casistica come quella sopra descritta, in quanto ha statuito che è possibile limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, purché il grado di conflittualità coniugale sia lieve o addirittura inesistente.
Aggiungo che tale scelta sarà concretamente possibile ed effettivamente eseguibile, solo nei casi in cui l'immobile si presti alla condivisione e quindi sia dotato di spazio a sufficienza ovvero suddiviso in piani.

Pertanto, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, esiste la possibilità dell’assegnazione parziale anche al genitore non affidatario. 
Ciò sarà possibile al ricorrere di due presupposti:


- il grado di conflittualità esistente fra i coniugi deve essere lieve, o meglio, inesistente;
- l'assegnazione parziale al genitore non affidatario deve corrispondere all’interesse dei minori.

Il senso è che la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell’immobile dovrebbe tutelare ed agevolare, in concreto “la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori”.

Tale decisione risulta perfettamente aderente alla giurisprudenza dominante, secondo la quale l’art. 155 quater c.c. tutela “l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.


La descritta fattispecie e relativa risposta dimostra come la giurisprudenza prevalente sia sempre più orientata a tutelare meglio quelle situazioni in cui i coniugi riescono a gestire la separazione in maniera quanto più equilibrata e pacifica possibile.

Del resto esistono istituti legali fondamentali nella gestione della crisi matrimoniale, come ad esempio la mediazione familiare, i quali rappresentano un validissimo strumento da utilizzare prima di accedere alle aule di giustizia.

Se hai bisogno di informazioni più specifiche al riguardo puoi andare al mio sito dove troverai anche la sentenza in questione che potrai liberamente scaricare. Potrai contattarmi attraverso i modi che ho indicato nella apposita sezione CONTATTI.







Commenti

Post popolari in questo blog

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Tutela degli animali

Interessante come una recente sentenza della Cassazione amplia il significato di tutela e protezione degli animali. La cosa è degna di considerazione seppur il caso di specie sia talmente paradossale da far apparire quasi scontata la loro decisione di confermare la colpevolezza dei "bracconieri" dei giorni nostri (ahimè ancora esistono). Due cacciatori, abusivi, creavano una trappola per catturare qualche cinghiale e invece del cinghiale ferivano malamente il cane di proprietà di un Soggetto che, invece, ama il proprio animale e quindi denunciava il fatto. La forestale acchiappa i due e scatta il procedimento in cui vengono contestati diversi reati fra cui caccia abusiva e maltrattamento di animali. Nello specifico mi interessa quest'ultimo. Il nostro codice penale stabilisce all'art 544 ter che " chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le...

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...