Passa ai contenuti principali

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido? 


Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi.
Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.
 Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il titolo verrà protestato con tutte le ripercussioni negative che il protesto crea per un imprenditore, il quale vedrà azzerare la fiducia nei suoi confronti da parte delle banche e, conseguentemente, non potrà più accedere al credito finché non ripulirà la propria situazione finanziaria.
Quanto sopra, seppur a grandi linee, permette di intendere il motivo per cui la "garanzia" dell'assegno postdatato è una delle più difficili da sradicare nelle prassi di mercato.

E veniamo alla questione di oggi che poi è anche quella trattata dalla sentenza della Cassazione emessa il 24 maggio 2016 (vedi la sentenza nella sezione "contratti") .
 I Giudici hanno sancito che il patto tra creditore e debitore, con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato, a garanzia di un futuro pagamento, è nullo nella sostanza e non solo con riferimento alla postdatazione.

Il caso concreto riguardava un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un accordo transattivo stipulato tra creditore e debitore. A garanzia dell’adempimento dell’accordo, il debitore emetteva nei confronti del creditore  un assegno postdatato, da riscuotersi in caso di mancato adempimento.

Il debitore rproponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto e rilevando che “l’emissione  di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia”.

Il Tribunale competente di primo grado respingeva l’opposizione.

 In seguito al ricorso in appello, la Corte competente ha ritenuto che la postdatazione non rende nullo il titolo in sé ma solo il patto di post-datazione. Accoglieva così l'appello rigettandole eccezioni e le richieste dell’opponente/debitore

Veniva così  proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso applicando il principio di legittimità, secondo il quale l’emissione di un assegno in bianco o postdatato - utilizzato a scopo di garanzia - è contrario alle norme imperative contenute nel r.d. del 21 dicembre 1933 n. 1736  e “dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti”.
Di conseguenza, in relazione a tale assegno, deve ritenersi nullo il patto di garanzia in toto e valida la promessa di pagamento.
Questo significa che il creditore dovrà accedere ad un giudizio ordinario per vedere accertato il proprio diritto di credito. Ovviamente tutto il contrario della speditezza e velocità di soddisfazione della pretesa creditoria che discende automaticamente dai titoli di credito regolari, cioè non postdatati.
Nello specifico sarebbe da valutare anche il profilo di responsabilità contrattuale del debitore nella esecuzione contrattuale, in quanto il proprio inadempimento presenta l'ulteriore aspetto della "mala fede" e della scorrettezza nei rapporti commerciali.

Se hai bisogno di un consulto in materia visita ---> il mio SITO, registrati e riceverai il mio parere.



Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...