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Strumenti finanziari collocati "fuori sede"

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 1-6-2016, n. 11401) chiarisce che la normativa dell’offerta di strumenti finanziari fuori sede, di cui all’art. 30 Testo Unico della Finanza, è applicabile solo ai singoli ordini di investimento.
Resta, dunque, escluso dalla sua operatività il contratto che disciplina la prestazione degli altri servizi resi dall’intermediario finanziario.

In particolare la Corte di Legittimità, partendo dal noto precedente reso dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, 3-6-2013, n. 13905), spiega (e ribadisce) che “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 T.U.F., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento o gestione di portafogli individuali, prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”.

Tuttavia, nel caso di specie, la contestazione che l’investitore muoveva nei confronti della Banca consisteva nel fatto che la sottoscrizione, al di fuori dei locali della Banca, riguardava non già il singolo investimento conferito, ma il contratto (c.d. quadro) disciplinante la prestazione dei servizi.

Sul punto il Collegio di legittimità rende una lettura della norma in antitesi rispetto a quella data dall’investitore.
I Giudici rimarcano che “come chiarito dalle Sezioni Unite, la disciplina del recesso di cui si sta parlando non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede."
Sostengono i giudici che la stipulazione del c.d. contratto-quadro di per sé non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è, dunque, estranea alla nozione di "collocamento", sia pur ampiamente  intesa.

In conclusione, ferma restando l'applicazione dell’art. 30 T.U.F. a tutti i servizi di investimento, la disciplina dell’offerta fuori sede non può mai applicarsi al “contratto quadro” in quanto questi non comporta l’acquisto di strumenti finanziari ma ha una mera funzione “normativa”.
Si esclude così la possibilità di interpretazione estensiva della norma citata.

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