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Mediazione e decreto ingiuntivo.

La Sentenza con la quale si dichiara improcedibile l'azione di opposizione, per omessa instaurazione della mediazione, incide anche sulla definitività del decreto ingiuntivo stesso? Potrà il possessore del titolo attivarsi per il pignoramento nonostante l'improcedibilità ?

La questione sorge da una casistica che vede instaurato un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, senza prima attivare il tentativo di mediazione obbligatoria.

La norma (d. Lgv 28/2010) sulla mediazione prevede che per le materie espressamente indicate "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale", prescrivendo altresì al comma quarto che la suddetta disposizione non si applichi "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
Quindi il dubbio suddetto sorge da una incomprensibile e lacunosa previsione normativa che, sul punto, ha creato un dibattito giurisprudenziale che sembra essersi placcato con l'orientamento espresso in merito dalla Cassazione con la sentenza resa il 3 dicembre 2015 n. 24629.
I Giudici di merito tornano sempre più spesso ad esprimersi sulle conseguenze del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
 Proprio di recente un giudice del tribunale di Messina, ha espresso la piena condivisione dell'orientamento in materia dalla Suprema Corte (Cassazione 3 dicembre 2015, n. 24629).
Secondo l'interpretazione dominante, dalla mancata attivazione del procedimento di mediazione deriva l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del titolo opposto e, dunque, l'esecutività dello stesso.
Quindi a parere di questo orientamento l'omesso assolvimento dell'onere di instaurare la mediazione obbligatoria non incide sulla efficacia del decreto ingiuntivo.
Ció in quanto la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, rappresenta l'atto dal quale ha origine il giudizio ordinario, nel quale l'opponente è l'attore. Quindi su quest'ultimo grava l'onere di instaurare il procedimento di mediazione nel termine fissato dall'autorità giudiziaria. 
Questa la premessa dalla quale il Giudice ha motivato la conseguenza della definitivita del titolo impugnato in caso di mancato esperimento del tentativo.
 Quindi, il mancato rispetto della condizione di procedibilità, incide negativamente solo sul procedimento di opposizione e non anche sul decreto ingiuntivo i cui effetti "si consolidano e non sono più suscettibili di essere posti in discussione", in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale.
Il Giudice, per rafforzare il proprio iter argomentativo, aggiunge che l'orientamento contrario "importerebbe un risultato abnorme rispetto alle regole processuali proprie del rito, dal momento che si porrebbe in capo all'ingiungente opposto - già munito di un titolo idoneo a passare in giudicato - di coltivare il giudizio opposizione da lui non instaurato al solo fine di garantirsi la salvaguardia del provvedimento monitorio".
Una diversa ricostruzione potrebbe ostacolare l'intento deflattivo sotteso alla mediazione, obbligando parte opposta ad attivarsi, anche nell'ipotesi in cui l'opponente mostri di non avere più alcun interesse al giudizio, ancora una volta, al solo fine di preservare il valore del titolo acquisito.
E il termine di 15 giorni per instaurare la mediazione in queste ipotesi, è definitivo o no ?
 Qui i Giudici hanno ritenuto che  si tratta di un termine ordinatorio e che, pertanto, la parte a carico della quale è stato posto l'onere di instaurare il procedimento può ottenere una proroga, a patto che depositi l'istanza prima della scadenza del predetto termine.



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