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[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli.

Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del mio sito ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa.
Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre.
Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo "extramatrimoniale" tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori.
Buona lettura

Buongiorno avvocato,
sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che nascesse nostro figlio.
Da quando mio figlio è nato i genitori della mia ex ragazza, pur permettendomi di riconoscerlo, mi hanno sempre tenuto lontano da lui ed anche da lei fino a quando mi hanno proprio vietato di avvicinarmi e ad anche chiamare, per vedere il bimbo.
Nel frattempo, anche se con la mia ragazza, ci vorremmo riappacificare questa cosa ci viene impedita dai suoi genitori che ci ostacolano in ogni modo.
Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna ?


La mia risposta:
Avendo riconosciuto tuo figlio, ai sensi dell'art 147 cc, hai non solo il diritto ma anche il dovere di vederlo e di prenderti cura di lui,  (hai il dovere di mantenerlo, istruirlo e educarlo). Questa norma si applica non soltanto in regime di matrimonio, ma anche al di fuori del matrimonio, cioè trova applicazione direttamente nei rapporti tra figlio naturale/genitore ed a prescindere da qualunque relazione con la madre.
Nel Vostro caso è sicuramente meglio che Voi genitori andiate d'accordo e abbiate la stessa volontà, cioè di farti vedere il bambino, ma ciò non è condizione essenziale affinché tu possa esercitare i tuoi diritti/doveri di padre. 
Il punto è che, in assenza di un provvedimento del Tribunale che decida a chi vada affidato il minore ed in quale regime, l'esercizio della potestà compete al genitore con il quale il figlio conviva e, quindi, la tua ragazza. Ma ciò non limita assolutamente i tuoi diritti-doveri di genitore.
   
Per inciso e per aiutarTi a capire quanto forte sia il Tuo diritto richiamo anche gli orientamenti dei giudici europei secondo i quali, la madre è obbligata a mostrare il figlio all’altro genitore e ciò ai sensi della convenzione sui diritti dell'uomo
Dicono i Giudici europei che il genitore affidatario del minore non potrà opporre rifiuto, perché ogni bambino (in base agli art. 5, 6, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ha diritto ad una famiglia ed all’indissolubile rapporto con i genitori, seppur separati, divorziati o non coniugati. Parimenti, ciascun genitore ha diritto ad avere un rapporto affettivo-educativo col figlio.
Il regolamento dell'Unione europea, per la tutela dei minori numero (CE) 2201/03, conferma queste argomentazioni giuridiche. Il punto fondamentale della disciplina europea è, infatti, l’attenzione per il benessere del bambino - bene supremo, la cui salvaguardia  prescinde da qualsiasi altro interesse in gioco. 
In Italia:
Tali concetti sono stati ripresi, anche dalle più recenti sentenze di legittimità della Corte di Cassazione, che, sempre più spesso condannano i genitori a rifondere ai figli (ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile) i danni, perché hanno visto leso il proprio diritto ad uno sviluppo armonico come individuo (sviluppo dato dall’affetto e dalla presenza morale e materiale di entrambi i genitori), nonché il diritto di ciascun individuo di avere e di far parte di un nucleo familiare. 

La Tua difficoltà sta nel fatto che non hai un provvedimento del Giudice del Tribunale che obblighi sia la tua ex compagna che i suoi genitori a farTi vedere Tuo figlio, quindi cosa puoi fare:
1) Scrivere di tuo pugno una lettera indirizzata ai genitori della Tua ex compagna con raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale gli comunichi che Ti sei rivolto ad un legale, che hai ottenuto parere sulla questione, che è Tuo diritto vedere Tuo figlio e che se non collaboreranno sari costretto a chiedere l'intervento del Giudice. Allegherai alla Tua lettera firmata questo parere, che Ti invierò firmato digitalmente.
2) Se non collaborano dovrai necessariamente presentare ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento nel quale il giudice stabilisca il genitore affidatario del bambino, determinando anche i giorni e gli orari di visita del  piccolo. In questo caso è consigliabile farTi aiutare da un legale e, ricorda, che hai diritto al gratuito patrocinio (quindi non paghi spese legali) se il Tuo reddito non supera gli 11.528,41 Euro annui.
Il provvedimento del giudice deve essere osservato dai genitori e dai nonni del minore. Il codice penale italiano infatti (articolo 388 comma secondo), prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti. 
Avv. Laura Pizzo

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