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"Posso detrarre dal mantenimento almeno gli assegni familiari ?"

Oggi voglio fare chiarezza su una questione che molto spesso mi viene posta e sulla quale non sempre c'è molta conoscenza ovvero chiarezza.

Nello specifico la questione viene posta dai padri, separati, ai quali i figli sono stati dati in affido condiviso ma con residenza prevalente presso la madre.
Nel caso concreto e nella prassi, accade infatti, che quasi sempre i figli sono a carico del marito ed è lui che gode quindi degli assegni familiari. Ciò ad esclusione di quei casi in cui i genitori, bene informati, si sono rivolti ad un patronato che ha gestito la spettanza degli assegni familiari in modo diverso e secondo le preferenze ovvero esigenze dei genitori. Ad esempio i genitori avrebbero potuto dividersi gli assegni familiari oppure avrebbero potuto scegliere di attribuirli a quello fra loro con il reddito più basso.

Tutto questo, ovviamente, in periodo di pace del coniugio. Ma, come ormai avrete capito, i problemi tra moglie e marito sorgono quando finisce la pace e comincia la guerra. Ergo la coppia entra crisi, si separa e si sottopone a regole (condizioni di separazione) autoimposte di comune accordo oppure etero-imposte da un giudice.










Scusate se a volte possiamo sembrare cinici. Non è cinismo è solo strategia. Infatti, con il dovuto distacco emotivo, tutte le separazioni sono accomunate da identiche condizioni oggettive e soggettive. Si scandiscono in varie fasi, tutte con un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Per noi è una vittoria riuscire a trasferire questo "distacco" anche al coniuge che chiede un nostro consulto, perché in questo caso la gestione della crisi e la regolamentazione del rapporto è molto più semplice.

Dicevamo, nello specifico il problema sulla spettanza degli assegni familiari si pone nella cosiddetta "fase terza" di esecuzione delle condizioni di separazione. In questo caso, quasi sempre, l'ex marito si pone il dubbio "continuerò a percepire gli assegni familiari oppure oltre al mantenimento dovrò mollare anche questi ?"

La risposta che posso darVi è come sempre quella di essere previdenti.

Cosa voglio dire ?

Semplice.

Le soluzioni in previgenza sono 2:

- dedicare un apposita clausola dell'accordo di separazione agli assegni familiari; 
- sottoporre la questione all'attenzione del Giudice affinché la sua decisone riguardi l'assegnazione stessa.

Se invece il coniuge interessato non è stato previdente perché non sapeva ovvero non era stato adeguatamente informato, la risposta cambia.

Quindi

Gli assegni familiari percepiti da uno dei due coniugi, dopo la separazione o divorzio, a chi spettano?
La risposta è inequivocabilmente una, e non fa molto piacere ai mariti i quali corrispondono il mantenimento per figli (e spesso anche per le mogli) e non vivono con gli stessi figli pur essendo in regime di affido condiviso.

--- Salvo il caso in cui espressamente si sia giunti ad un diverso accordo tramite separazione consensuale, gli assegni familiari spettano di diritto al coniuge collocatario, vale a dire al genitore presso il quale è stata fissata la residenza prevalente dei figli. Quasi sempre la madre.

--- Lo stesso anche nel caso in cui si disponga l'affidamento esclusivo ad uno dei coniugi. Gli assegni spettano al coniuge affidatario presso cui i figli effettivamente vivono. Ciò, Vi ricordo, a prescindere dalla percezione del mantenimento.

Infatti, gli assegni familiari vengono erogati aggiuntivamente all’assegno di mantenimento. Non sono detraibili ma cumulativi rispetti al mantenimento.

Ma vi è di più.

Gli assegni familiari, così come stabilito dalla Legge n. 151/1975, spettano al genitore collocatario "sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge".
Quindi il genitore che concretamente percepisce gli assegni, se non ha l’affidamento dei figli, è tenuto a corrisponderli all’ex partner, alla quale con molta probabilità versa anche il mantenimento.

Ma cosa sono gli assegni familiari e a chi spettano ?

Gli ANF, assegni al nucleo familiare, sono un contributo previdenziale corrisposto dallo Stato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno un nucleo familiare numeroso e con un basso reddito complessivo, sono corrisposti in particolare a:
– lavoratori dipendenti;
– lavoratori domestici;
– lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
– titolari di pensioni che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia inferiore a specifiche soglie stabilite ogni anno per legge.
L’assegno, oltre a variare in base alla fascia di reddito, varia anche a seconda del numero dei componenti della famiglia.

Come dicevo sopra, salvo il caso in cui espressamente si sia giunti ad un diverso accordo tramite separazione consensuale ovvero tramite pronuncia giudiziale, gli assegni familiari spettano di diritto al coniuge collocatario, vale a dire al genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli.

E in caso di affido condiviso ?
Qualora, invece, il figlio non sia dato in affidamento esclusivo a uno dei due coniugi e quindi vi sia affidamento condiviso "entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF".
Così facendo l'INPS rimanda ad un accordo tra le parti la scelta del genitore che usufruirà dell’assegno. Tuttavia, nel caso in cui i due coniugi non trovino tale accordo, gli assegni familiari (anche in questo caso) spettano al genitore che effettivamente vive con i fi

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