Passa ai contenuti principali

I diritti degli insegnanti "a termine"


La Cassazione -- con la sentenza n. 27384 del 2016 -- depositata lo scorso 29 dicembre, ha confermato che sono da ritenere illegittimi i contratti a termine nel comparto della scuola se vengono prorogati per oltre tre anni.
Quindi, si deve riconosce il diritto al risarcimento agli insegnanti supplenti che hanno avuto contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi.
Il caso. 
Insegnante precaria di Roma che per sei anni, dal 2002 al 2008, si era vista riconfermare il contratto di lavoro a termine.
La cassazione ha ribadito che è abusiva la reiterazione protratta dei contratti a termine oltre il termine di 36 mesi, "finalizzata a coprire posti vacanti nella pianta organica".
Si legge anche che la disciplina è stata modificata dalla legge n.107/2015 la quale ha sancito 
📌la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento;
📌 ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi su base regionale in base alle necessità espresse dalle istituzioni scolastiche; 
📌ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali; 
📌ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi.
[risarcimento SI - stabilizzazione NO]
Per gli insegnanti precari non può esserci altra compensazione oltre al risarcimento del danno
Nel pubblico impiego, infatti, non è prevista la stabilizzazione del posto di lavoro su ordine del giudice. 
Se così fosse, si eluderebbe la norma costituzionale che impone l'assunzione nella pubblica amministrazione previo superamento del pubblico concorso. 
Quindi il precario (che resta precario) ha diritto ad un risarcimento che varia da 2,5 a 12 mensilità a seconda del numero delle volte in cui è stato reiterato il contratto a termine.

Avv. Laura Pizzo


Visita il mio sito  se invece vuoi una consulenza specifica clicca qui e compila il format

Commenti

Post popolari in questo blog

Mobbing

Secondo la   Corte di Cassazione   costituisce mobbing   fumare davanti ad un collega affetto  da infiammazione alle vie respiratorie, costretto oltretutto a subire   atti vessatori   e ad essere   emarginato , faticando a farsi assegnare le mansioni corrispondenti al suo inquadramento. Nello specifico la Suprema Corte, con la  Sentenza n. 11789 dell’8 giugno 2015 , ha sancito l’illiceità del comportamento posto in essere nei confronti del lavoratore condannando il datore di lavoro al  risarcimento dei danni , in quanto non ha adottato alcuna cautela per evitare al dipendente l’esposizione al  fumo passivo .

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Continuo.

Riprendo il tema di ieri. Molto buffa è simpatica la goffa reazione del ministero dell'istruzione ai primi segnali di rivolta mediatica suscitata dai falsi moralisti un po' conservatori un po' azzeccagarbugli un pó spargi - caos. Ecco subito pronta una parziale modifica al piano di riforma scolastico. Il progetto pari opportunità sarà facoltativo! Ai genitori dunque la scelta, firmare aderendo al progetto oppure no. Così facendo manifestano quasi la flagranza di reato o almeno non sembrano proprio sicuri della propria  legge.. Ed hanno ragione perché è la solita, inutile trovata per creare mercato a qualcuno. Sicuramente però, dicevo ieri, nel governo non c'era alcun intento trasformista o riformatore di imitare quel movimento filosofico-culturale nato nel Nord America fra gli anni 70/80 poi denominati  studi di genere  o  gender studies  nel mondo anglosassone. Figurarsi se questi potessero mai prendere una strada talmente radicale! La riforma rinvia sempliceme...