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I diritti degli insegnanti "a termine"


La Cassazione -- con la sentenza n. 27384 del 2016 -- depositata lo scorso 29 dicembre, ha confermato che sono da ritenere illegittimi i contratti a termine nel comparto della scuola se vengono prorogati per oltre tre anni.
Quindi, si deve riconosce il diritto al risarcimento agli insegnanti supplenti che hanno avuto contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi.
Il caso. 
Insegnante precaria di Roma che per sei anni, dal 2002 al 2008, si era vista riconfermare il contratto di lavoro a termine.
La cassazione ha ribadito che è abusiva la reiterazione protratta dei contratti a termine oltre il termine di 36 mesi, "finalizzata a coprire posti vacanti nella pianta organica".
Si legge anche che la disciplina è stata modificata dalla legge n.107/2015 la quale ha sancito 
📌la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento;
📌 ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi su base regionale in base alle necessità espresse dalle istituzioni scolastiche; 
📌ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali; 
📌ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi.
[risarcimento SI - stabilizzazione NO]
Per gli insegnanti precari non può esserci altra compensazione oltre al risarcimento del danno
Nel pubblico impiego, infatti, non è prevista la stabilizzazione del posto di lavoro su ordine del giudice. 
Se così fosse, si eluderebbe la norma costituzionale che impone l'assunzione nella pubblica amministrazione previo superamento del pubblico concorso. 
Quindi il precario (che resta precario) ha diritto ad un risarcimento che varia da 2,5 a 12 mensilità a seconda del numero delle volte in cui è stato reiterato il contratto a termine.

Avv. Laura Pizzo


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