Una delle questioni che mi viene posta dai clienti, quasi un tormentone aggiungerei, è questa.
L'esempio classico è quello di un creditore di uno solo dei coniugi, che pignora la casa in comproprietà fra gli stessi coniugi.
Ci troveremo di fronte ad un caso del genere.
Viene emesso un provvedimento contro un coniuge, poi gli viene notificato un precetto e dopo un pignoramento, cioè un atto con il quale si "vincola" la casa in comproprietà ovvero la quota parte dell'immobile di spettanza del coniuge debitore, in attesa di venderla coattivamente affinché i creditori possano soddisfarsi sul ricavato della vendita stessa.
Necessario distinguere fra il caso in cui il pignoramento venga eseguito solo su una quota parte dell'immobile e quello in cui venga eseguito sull'immobile per intero.
Il pignoramento è nullo se eseguito dal creditore procedente sulla quota parte di beni rientranti nella comunione legale.
📜🖋Questo perché vige un principio per cui non è possibile individuare quote ideali tra coniugi e che impone invece di pignorare per intero i beni in comunione.
Quindi se si è proceduto al pignoramento della quota parte sarà possibile opporsi all'esecuzione.
L'altra questione è proprio sul
Come e quando opporsi ?
Ecco che si pone la questione relativa al mezzo di impugnazione da promuovere per contestare una procedura esecutiva eseguita su quote ideali di beni rientranti nella comunione legale tra coniugi.
I mezzi previsti dalla legge sono due:
- opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con cui si contesta il diritto di promuovere l’esecuzione e si deve esperire entro un rigido termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;
- ovvero opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la quale si contestano i vizi formali e processuali dei singoli atti dell’esecuzione e non sono previsti rigidi tempi di proposizione.
Il consiglio è quello di opporsi entro i 20 giorni dalla notifica del titolo con l'opposizione all'esecuzione perché nello specifico si potrà chiedere la dichiarazione della nullità dell'atto di precetto, perché non è regolare.
Infatti, come accennavo sopra per essere regolare il pignoramento deve riguardare l'immobile nella sua interezza, non potendo viceversa riguardare solo una quota dello stesso, sebbene nella misura della metà del valore complessivo del bene.
Ma questa opzione, dell'opposizione entro 20 giorni, difficilmente nella pratica si realizza, vuoi perché i giorni sono davvero pochi, vuoi perché la persona in questione non trova subito un legale a cui affidarsi oppure perché non si immagina le conseguenze gravissime dell'inerzia nel caso specifico.
Mi capita spesso che i clienti "non ci credono davvero" che gli venderanno la casa perché, mi dicono "è la prima casa, è unica casa. Mi hanno detto che non si può vendere all'asta". Sono semplicemente persone fuorviate dalla miriade di informazioni reperibili sul web, che le confonde, le distrae ed alle volte le illude. Internet è un bellissimo contenitore di notizie di tutti i tipi ed è bello informarsi in autonomia. Anche le chiacchiere da bar e i consigli dei parenti e degli amici sono piacevoli, per carità. Però ho abbastanza esperienza per dirvi di lasciare stare queste cose in situazioni complicate come può essere quella di cui parlo sopra.
Cosa voglio dire ?
Codice rosso ⛔️⛔️⛔️⛔️🆘🆘🆘
Un precetto, peggio un atto di pignoramento, equivale al suono di una sirena di allarme !
Non puoi arrivare a farti notificare un atto di pignoramento oppure un precetto, senza rivolgerti ad un avvocato.
Ad ogni modo, per ciascun problema c'è una soluzione, certo qualche volta sono soluzioni più efficaci altre sono delle ottime strategie per guadagnare del tempo, pur sempre soluzioni💯
Cosa succede se ti opponi dopo la notifica del pignoramento, quindi nel corso del processo esecutivo, finalizzato alla vendita del bene e, dunque, alla soddisfazione dei creditori sul ricavato ?
Si presenta lo stesso opposizione agli atti esecutivi, anche se questo strumento doveva essere promosso nello stretto termine di decadenza di venti giorni dal compimento dell’atto impugnato o, in caso di atti prodromici alla vendita (tra cui il pignoramento), entro il termine previsto dall’art. 569 comma II c.p.c. (entro la prima udienza successiva all'istanza di vendita). Si ci espone alle contestazioni ed eccezioni circa il mancato rispetto del termine di legge ma, come dicevo sopra, si prende del tempo che potrebbe risultare prezioso.
Nel caso in cui le situazioni invalidanti si producano successivamente all’ordinanza di autorizzazione alla vendita, si può fare opposizione anche nel corso del processo esecutivo, oltre la suddetta udienza, mediante opposizione agli atti esecutivi ed anche dopo la detta ordinanza, in deroga all’art. 569 c.p.c.. Tuttavia ciò è possibile solo quando le stesse situazioni invalidanti impediscono la realizzazione dello scopo del processo, quindi, l’espropriazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori.
Ogni altra situazione invalidante invece deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
Nell'esempio che ho riportato sopra, in cui è stato pignorata solo una quota dell'immobile in comproprietà, il vizio stesso inficia la validità del pignoramento, non essendo stato pignorato il bene nella sua interezza (contrariamente al principio più volte ribadito dalla Cassazione, ultima pronuncia la n. 6230/2016).
Per cui risulta possibile proporre opposizione agli atti esecutivi anche a processo esecutivo inoltrato e dopo l'istanza di vendita.
Ciò perché il vizio stesso inficia, come dicevo sopra, la realizzazione dello scopo del processo esecutivo, quindi espropriazione, vendita e soddisfazione dei creditori.
Avv. Laura Pizzo
per ogni maggiore informazione puoi visitare il mio sito
Per cui risulta possibile proporre opposizione agli atti esecutivi anche a processo esecutivo inoltrato e dopo l'istanza di vendita.
Ciò perché il vizio stesso inficia, come dicevo sopra, la realizzazione dello scopo del processo esecutivo, quindi espropriazione, vendita e soddisfazione dei creditori.
Avv. Laura Pizzo
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