"Avvocato il mio ex partner, costantemente e continuamente, mi versa un mantenimento più basso di quello stabilito dai giudici"
Fino a pochi giorni fa, fra i tanti rimedi prospettabili, era ricompreso anche uno strumento, abbastanza incisivo e da usare in ultima istanza, quando proprio non si poteva fare altrimenti. Ad esempio perché non c'era reddito certo da aggredire (tipo stipendio, affitti, rendite etc).
Questo strumento è previsto dall'art 3 della legge sull'affido condiviso (la 54/2006) che rinvia alla procedura attivabile in caso di violazione dell'articolo 570 2^ comma del codice penale. Tale norma prevede la punibilità di chi fa mancare i mezzi di sostentamento economico e morale verso i figli ovvero verso il coniuge. Il reato si aggrava se c'è già una sentenza che stabilisce un onere contributivo nell'esatta quantificazione.
Perché dico fino a qualche tempo fa?
Perché adesso mi toccherà prima chiedere:
"Siete sposati oppure conviventi ?"
[per inciso io attuerò la stessa linea difensiva in entrambi i casi. In sostanza sono ovviamente domande e risposte retoriche e teoriche e con l'unico scopo di semplificare la faccenda. Prenderò senz'altro, in considerazione la sentenza della cassazione e troverò altra soluzione. Ad esempio non invocherò la violazione dell'art 3 della L. 54/2006 ma imposterò la querela direttamente sulla norma di riferimento del codice penale]
Ciò nondimeno, stando alla recentissima sentenza sopra riportata, cambiano le possibilità di difesa nell'uno e nell'altro caso, nel senso che il 570 cp, per via indiretta (cioè richiamato sulla base della L. 54/2006), non trova applicazione fra genitori non sposati che si separano. Nello specifico ai figli delle coppie non sposate, si applicano rimedi diversi rispetto a quelli che si applicano ai figli di coppie sposate.
Questo è il risultato di una recentissima decisione dei giudici della Cassazione, nella quale si legge che solo nel caso di separazione di genitori coniugati si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 54/2006 (separazione e affido condiviso).
Viceversa, nel caso di una coppia di ex conviventi, i genitori risponderanno solo dei procedimenti civili e non saranno punibili penalmente.
Ma vi rendete conto della "schizofrenia" del sistema legislativo italiano ? Al quale i giudici tentano di rimediare e nella cui cloaca noi avvocati sguazziamo??
Ovvio che poi ci chiamano "azzeccagarbugli"!
Il punto è: li creiamo noi i problemi o tentiamo di risolverli?
Si tratta di un confine molto labile ed indefinito.
Ma tornando a noi e sforzandoci di fornirvi spunti utili di riflessione e azione.
Quindi, supponiamo che il partner versi solo parzialmente il mantenimento per il figlio e gli venga contestato il reato ex articolo 3 della legge 54/2006 (separazione dei genitori e affido condiviso) che rimanda proprio all'art 570 cp.
La norma suddetta, stando all'interpretazione della Cassazione (sesta sezione penale sent. n. 2666/17 del 19 gennaio) non fa riferimento anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione della convivenza fra genitori non coniugati.
Punto centrale della vicenda, infatti, definita dalla sentenza in questione è che l’uomo e la donna non erano sposati ma legati da un rapporto di convivenza finito male.
Quindi mentre nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 54/2006, per quanto riguarda il caso di separazione fra conviventi e dei figli di genitori non coniugati, la cosa cambia.
A questi sarebbero applicabili solo le disposizioni civilistiche (di cui all’articolo 2 della L. 54/2006) e non anche le previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale (art. 3 L. 54/2006).
Aggiungiamo anche che nello specifico poi il partner aveva diminuito di pochissimo l'importo del mantenimento mensile, per comprovate difficoltà economiche, e quindi, la non punibilità forse è più da ricondurre a questo aspetto che alla differenza di trattamento fra conviventi e "maritati".
Il punto è che i Giudici hanno rilevato questa differenza di normativa fra coppie sposate e coppie conviventi e questa differenza si riverbera sui figli nati dal primo rapporto e su quelli nati dal secondo tipo di rapporto.
Proprio questo è il punto centrale interessante perché ormai è storico e certo il principio per cui ci sia totale parità di trattamento fra figli nati nel matrimonio e figli nati da una convivenza fuori dal matrimonio.
Complessa la vicenda, vero?
Qui mi sa che a breve verrà sollevata questione di costituzionalità sull'art. 3 della L. 54/2006 nella parte in cui non prevede esplicitamente l'applicabilità anche per le coppie separate ma non sposate.
Staremo a vedere.
In conclusione, resta certo che sia meglio in caso di mancato rispetto di un provvedimento giudiziale in merito al mantenimento, prima di tutto verificare che l'inadempimento sia totale ovvero considerevole, valutando anche se ricorrono giustificazioni per il partner che non adempie.
Poi valutare se è possibile fare una normale procedura civilistica di riscossione coattiva del dovuto.
Solo in ultima analisi e se ci sono i presupposti si potrà decidere di sporgere querela direttamente alla Procura della repubblica per il reato di cui all'art 570 cp.
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