E' nullo il licenziamento non intimato con lettera raccomandata a/r. Questo anche se la lettera di licenziamento viene controfirmata dal lavoratore e spedita, di comune accordo, con posta celere.
Questa la posizione della cassazione che ha dato ragione ad un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento sostenendone l'ullegittimità. Rigorosissima l'interpretazione delle norme fornita dai giudici ma interessante sotto il profilo del proprio percorso logico. Sarebbe stato valido il metodo di comunicazione del licenziamento, purché in presenza di motivi gravi e concordanti che supportano la presunzione dell'avvenuta ricettività.
Commenti
Posta un commento