La cassazione ha recentemente disposto che la banca risponde dei danni arrecati al cliente in caso di pagamento di un assegno, non trasferibile, ad un "falso" avente titolo.
Nella fattispecie, la banca provvedeva al pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo beneficiario avente titolo. Il possessore del titolo veniva identificato dal cassiere ma tramite falso documento di riconoscimento.
Il beneficiario legittimo ricorreva alle vie giudiziali nei confronti della banca, per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendola responsabile per il pagamento a favore di soggetto non legittimato.
In primo e in secondo grado, si dava torto al traente in quanto veniva ribadito il legittimo comportamento della banca negoziatrice. A questa, secondo l'interpretazione fornita dai Giudici, non poteva ascriversi alcuna colpa, poiché l’Istituto medesimo aveva identificato il possessore del titolo sulla base di documenti che apparivano regolari.
Pertanto, il traente proponeva ricorso per cassazione, affinché venisse riconosciuta la responsabilità della banca a prescindere da colpa, invocandone una responsabilità di tipo "oggettivo"
I giudici, hanno accolto la tesi del ricorrente, affermando il principio secondo cui "soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è, concretamente, in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento".
I giudici aggiungono anche che secondo gli orientamenti prevalenti, la responsabilità della banca si giustifica anche perché, viceversa, il beneficiario effettivo dell'assegno smarrito o sottratto non potrebbe giovarsi neppure "dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 legge citata per l'assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile".
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