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Contrasti normativi in materia di strumenti di risoluzione alternativa della controversia


ADR, mediazione, negoziazione. Tutti nuovi istituti di risoluzione alternativa delle controversie, da avviare in via preventiva ad una eventuale causa ed in determinate materie, oggetto del contendere.
La confusione tra i suddetti strumenti è tanta e si spalma, omogeneamente, tra i diversi livelli di utenza del diritto.
Tra clienti, avvocati e giudici, di tanto in tanto, comunichiamo il nostro stupore e spesso, di fronte a casi pratici, davvero non si sa che strada intraprendere.

Di recente un Tribunale, quello di Verona, ha ritenuto di rimettere alla valutazione della Corte UE la questione della compatibilità tra la mediazione obbligatoria, introdotta dall’art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, e la speciale procedura di risoluzione alternativa della controversie (ADR), introdotta nel Codice del consumo in attuazione alla direttiva 2013/11/UE.

Nel caso di specie, un consumatore ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a suo carico, a fronte del saldo debitore di conto corrente. Il Giudice prima ha dichiarato la provvisoria esecutività del titolo opposto, ma contestualmente si è interrogato se, nello specifico, fosse necessario sospendere la causa e assegnare termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia bancaria.

Infatti, il G.U. ha rilevato che la controversia presentava caratteristiche tali da farla rientrare anche nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 130/15, che ha recepito la direttiva UE 2013/11 e che prevede la possibilità per i consumatori di avvalersi, anche senza l’assistenza di un legale e volontariamente, di organismi adr, in relazione a contrasti attinenti obbligazioni nascenti da contratti di vendita o servizi.

Il Giudice osserva che le norme in materia risultano, in base al tenore letterale, in contrasto tra loro. Infatti il D. Lgs. 130/2015, se, da un lato, indica come prevalenti le disposizioni nazionali che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, dall’altro lato, fa invece salva la normativa sulle adr per i consumatori.
Si consideri che, in ogni caso, l’esperimento della adr non soddisfarebbe la condizione di procedibilità della causa.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Verona ha deciso di chiedere l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia. 
In primo luogo, il giudice domanda alla Corte se la direttiva 2013/11 abbia inteso implicitamente far salvo il diritto degli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria in sostituzione della adr per i consumatori, anche nelle controversie in cui è possibile ricorrere a quest’ultimo strumento.

Successivamente, il Giudice chiede di chiarire come si possano conciliare la mediazione obbligatoria con la normativa Adr, atteso che la prima prevede l’assistenza difensiva obbligatoria (ed i relativi costi) e l’obbligatorietà di partecipare al procedimento, mentre la seconda è basata sulla volontarietà e non richiede necessariamente l’assistenza di un legale.
Si attende la pronuncia chiarificatrice della Corte di GE. 


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