Passa ai contenuti principali

Contrasti normativi in materia di strumenti di risoluzione alternativa della controversia


ADR, mediazione, negoziazione. Tutti nuovi istituti di risoluzione alternativa delle controversie, da avviare in via preventiva ad una eventuale causa ed in determinate materie, oggetto del contendere.
La confusione tra i suddetti strumenti è tanta e si spalma, omogeneamente, tra i diversi livelli di utenza del diritto.
Tra clienti, avvocati e giudici, di tanto in tanto, comunichiamo il nostro stupore e spesso, di fronte a casi pratici, davvero non si sa che strada intraprendere.

Di recente un Tribunale, quello di Verona, ha ritenuto di rimettere alla valutazione della Corte UE la questione della compatibilità tra la mediazione obbligatoria, introdotta dall’art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, e la speciale procedura di risoluzione alternativa della controversie (ADR), introdotta nel Codice del consumo in attuazione alla direttiva 2013/11/UE.

Nel caso di specie, un consumatore ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a suo carico, a fronte del saldo debitore di conto corrente. Il Giudice prima ha dichiarato la provvisoria esecutività del titolo opposto, ma contestualmente si è interrogato se, nello specifico, fosse necessario sospendere la causa e assegnare termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia bancaria.

Infatti, il G.U. ha rilevato che la controversia presentava caratteristiche tali da farla rientrare anche nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 130/15, che ha recepito la direttiva UE 2013/11 e che prevede la possibilità per i consumatori di avvalersi, anche senza l’assistenza di un legale e volontariamente, di organismi adr, in relazione a contrasti attinenti obbligazioni nascenti da contratti di vendita o servizi.

Il Giudice osserva che le norme in materia risultano, in base al tenore letterale, in contrasto tra loro. Infatti il D. Lgs. 130/2015, se, da un lato, indica come prevalenti le disposizioni nazionali che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, dall’altro lato, fa invece salva la normativa sulle adr per i consumatori.
Si consideri che, in ogni caso, l’esperimento della adr non soddisfarebbe la condizione di procedibilità della causa.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Verona ha deciso di chiedere l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia. 
In primo luogo, il giudice domanda alla Corte se la direttiva 2013/11 abbia inteso implicitamente far salvo il diritto degli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria in sostituzione della adr per i consumatori, anche nelle controversie in cui è possibile ricorrere a quest’ultimo strumento.

Successivamente, il Giudice chiede di chiarire come si possano conciliare la mediazione obbligatoria con la normativa Adr, atteso che la prima prevede l’assistenza difensiva obbligatoria (ed i relativi costi) e l’obbligatorietà di partecipare al procedimento, mentre la seconda è basata sulla volontarietà e non richiede necessariamente l’assistenza di un legale.
Si attende la pronuncia chiarificatrice della Corte di GE. 


Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

Divorzio e separazione ? Simple and Fast

Il  divorzio breve  è stato introdotto in Italia dalla  legge n. 55  del 6 maggio 2015, pubblicata l’11 maggio nella Gazzetta Ufficiale n. 107. Si può divorziare senza avvocato?  Il divorzio breve con figli minorenni è possibile?  Queste le domande che mi si pongono spesso. Questa legge ha modificato molto la normativa in materia e fra le modifiche che fanno più clamore c'è la possibilità che i coniugi possano divorziare in soli sei mesi. Premetto subito. Anche dopo l’approvazione della legge di cui sopra (sul divorzio breve),  non tutti i coniugi potranno interrompere il loro matrimonio dopo soli 6 mes i. Ciò è possibile solamente nei casi di separazione consensuale. In questo caso i coniugi potranno approfittare del divorzio breve.  Ma le modifiche sono molte e molti sono stati i cambiamenti apportati in merito alla separazione consensuale, alla separazione giudiziaria e allo scioglimento della comunione. Vediamoli insieme. Divorzio breve:

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? " ma che vuol dire.   Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?"  Anzitutto chiariamo prima: >>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori? Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana