Passa ai contenuti principali

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? "ma che vuol dire. Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?" 

Anzitutto chiariamo prima:
>>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori?

Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana, potrà tenerlo presso di se a weekend alterni, sempre previo accordo con l'altro sui tempi e le modalità. Significherà anche che il genitore non collocatario in parte manterrà il figlio direttamente, nei periodi in cui sta con lui, ad esempio, provvedendo a pagare in proprio delle quote per le attività del figlio mentre in parte provvederà indirettamente, ossia versando una somma periodica (mensile) all'altro. Non dimentichiamoci che il genitore non collocatario potrà/dovrà esprimere consenso/autorizzazione solo sulle scelte più importanti ed inerenti la crescita del figlio mentre su quelle di routine e quotidiane, cosiddette semplici, la parola spetterà solo al genitore collocatario.

Quindi se il genitore non comprende quale sia la reale differenza tra l'affido condiviso e quello esclusivo, ha le sue ragioni, perché in effetti si tratta di una differenza lieve ed a tratti impercettibile. 

Ciò non toglie che nella maggioranza dei casi, se non si attua una precisa strategia difensiva, va proprio così. Cioè i giudici stabiliscono l'affidamento condiviso ma determinano anche quale dei genitori sia quello collocatario, presso il quale fissare la residenza prevalente, assegnandogli la casa familiare. 


Queste scelte derivano sostanzialmente dalla convinzione che il figlio debba avere una stabile dimora e non si vede di buon occhio lo spostamento continuo dall'abitazione della madre a quella del padre e viceversa. Crea disagio, sostengono i più.
Diciamo pure che l'Italia è l'unico paese europeo dove l'affido condiviso nei fatti viene snaturato e ridotto ad una forma ibrida di scarso significato. 
Per inciso, io ho conosciuto coppie di genitori francesi ed inglesi i cui i figli crescevano benissimo tra le due abitazioni dei genitori nelle quali avevano tutto il proprio guardaroba, i propri effetti personali, giochi ed altre comodità. Ovviamente la premessa è d'obbligo, altrimenti rischio di non essere creduta. ---- I genitori andavano d'accordo, viceversa una soluzione di questa è impraticabile.

Sottolineo che la “collocazione prevalente” di un figlio presso un genitore piuttosto che un altro, non esisteva originariamente nella legge. E’ frutto di un’invenzione giurisprudenziale.

 Quella del genitore collocatario è una categoria, una figura nata dalla prassi, dall’esperienza tutta italiana secondo la quale “i figli sono di mamma”.

 E per carità certo che lo sono ma sono anche figli di papà, sopratutto al giorno d'oggi in cui a lavorare non è più solo l'uomo ma anche la donna. 

 Senz’altro è vero che fino a due, tre anni la vicinanza fisica del figlio alla mamma è forse più importante rispetto a quella del papà per questioni di allattamento ed anche di legame naturale e viscerale, ma non è sempre e non è per forza così. 
Quanti neonati vengono cresciuti dalle balie o dalle tate, oppure da mamme adottive? Per questo forse non cresceranno bene oppure accuseranno senz'altro malessere?

 Non direi proprio.

Poi c’è anche l’altro motivo per cui ci si è inventato il "collocamento" che è legato più alla tradizionale figura della donna come addetta alla cura del “focolare domestico”. Ma diciamocelo chiaramente, quanto è grande questa stupidaggine al giorno d’oggi? 
Forse era, sempre, così fino agli anni 70 e forse ancora fino ai primi anni 80. Ma adesso proprio questa differenza di ruoli non ha più ragione di esistere, anzi è proprio fuori contesto. 


Non ha più ragione di essere una generalizzazione del tipo: le donne stanno a casa e curano tutte la faccende domestiche, comprese anche quelle relative alla crescita dei figli, mentre gli uomini vanno a lavorare 10 ore al giorno e quando rientrano a casa, stanchi, non vogliono rotture da parte dei figli che, anzi devono stare al proprio posto, parlare sotto voce, perché li disturbano.

E no, QUESTA non è più la famiglia tipo che rispecchia la realtà sociale, economica e culturale moderna, che invece è colma di esempi di donne e uomini che lavorano e di figli accuditi in parte dal nido o dai nonni oppure dalle tate.

 La realtà contemporanea vede uomini e donne che devono lavorare per sbarcare il lunario perché altrimenti non ce la fanno a reggere economicamente la botta. 
Ma ci sono anche casi familiari in cui, per libera scelta fra genitori, il padre sta più con il figlio perché esercita una professione, autonoma o flessibile, che glielo consente mentre la madre lavora 8/9 ore al giorno quando le va bene.

Quanto tempo serve all’Italia per adeguarsi a questa nuova realtà storica-economica-sociale e culturale?

Questa in parte la risposta al: << perché in Italia l’affido condiviso non funziona >> ed anche al perché è nata questa figura del “genitore collocatario” che poi nella pratica concreta nove volte su dieci è la madre. Mentre il padre è affidatario al cinquanta percento sulla carta ma comunque vede il figlio 2/3 volte a settimana ed a weekend alterni. Versa anche una parte del mantenimento per il figlio direttamente alla madre “collocataria” che possibilmente lavora e quindi ha necessità di essere supportata da estranei oppure parenti nell'assolvimento delle esigenze quotidiane del figlio stesso.

Praticamente per come è applicata in Italia la legge sull’affido condiviso, come la fai la fai, non è mai contento nessuno.

La madre lavoratrice non è contenta perché è poco aiutata dal padre da un punto di vista sia pratico che economico, visto che “partecipa” al mantenimento perché in parte provvede in autonomia e direttamente al sostentamento economico del figlio.

Il padre si lamenta perché vede poco il figlio, non è reso partecipe nelle scelte quotidiane prese dalla madre ma comunque “stile bancomat” deve darle qualcosa per mantenere la prole.

Il figlio non è tutelato adeguatamente perché alla faccia del "sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori" ha un rapporto sbilanciato con gli stessi vedendo di più la madre rispetto al padre.

Alla fine dei conti nessuno e contento e la legge resta lettera morta.

Cosa voglio dire con tutto questo ? 

Ora te lo spiego. 
Vero è che la legge non lo prevede il collocamento del figlio ma è altrettanto vero che affinché il giudice non lo disponga, dovrà essere esaminata tutta la situazione del caso con tanto di elaborazione di strategia da utilizzare sia in sede di trattativa che di eventuale giudizio.

Nessun giudice compie la scelta sulla collocazione dei figli e quindi sulla figura del genitore collocatario senza un attento esame delle circostanze del caso specifico e, quindi, delle abitudini familiari. 

Ciò significa che potrebbe anche non identificarsi un genitore collocatario perché NON NE SUSSISTONO LE ESIGENZE CONCRETE. Ad esempio è il caso di due genitori che vivono e lavorano nel paese dove i figli vanno a scuola e risiedono abitualmente. 
Entrambi hanno gli stessi orari di lavoro ed i figli hanno sviluppato lo stesso legame affettivo nei confronti di entrambi per cui gli verrebbe davvero difficile scegliere un genitore a scapito dell'altro.  
 In altri casi, invece, può esser davvero difficile e problematico non definire un genitore presso il quale il figlio starà maggiormente.
Si pensi al caso in cui uno dei due svolga una professione che lo porti a stare spesso all’estero o semplicemente lo porti ad allontanarsi per più giorni dal luogo di residenza dei figli, cioè dal luogo in cui vivono abitualmente. In questo caso un giudice, analizzando la situazione specifica, non può fare altro che stabilire chi sia il genitore collocatario e lo identificherà in quello che svolge una professione più stabile e che non lo porti ad allontanarsi troppo spesso dalla città o paese in cui vivono i figli.

Cosa comporta la scelta di un genitore collocatario? 
Prima di tutto comporta la fissazione della residenza prevalente dei figli presso lo stesso. Quasi certamente comporta l’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, per la semplice considerazione che sarà anche il luogo in cui i figli vivranno, ad eccezione di diverse soluzioni consensuali che potrebbero essere adottate per volontà degli stessi coniugi. 
In ultimo comporta che il mantenimento dei figli sia parzialmente indiretto. Ciò significa che, stando al l'esempio, il genitore che lavora fuori oppure che spesso è portato ad allontanarsi, manterrà i figli in parte in proprio ed in parte versando un assegno periodico all’altro.

Sulla specifica questione della casa coniugale le considerazioni da fare sono moltissime e questa non è la sede opportuna. Ho già scritto abbastanza. 

PERO' condividerò con chi mi segue da vicino un articolo specifico sul tema e che ha formato oggetto anche di una cospicua parte del mio prossimo libro "Figli minori in tempo di crisi".
SE sei interessato e vuoi saperne ancora oppure di più puoi chiedermi un consulto privato oppure iscriverti nell'apposito format e chiedere di ricevere articoli e news.

Ciao alla prossima






Commenti

  1. sono divorziato con sentenza 2019 e collocazione dei figli minori con la madre in affidamento congiunto. nella sentenza di divorzio si è stabilito di comune accordo la somma del mantenimento per i due figli e il diritto all'ex mia moglie, a percepire gli assegni famigliari nella misura del 100%, e le detrazione per i figli al 50%. Con l'entrata in vigore della normativa sull'assegno unico universale, e in base a quanto indicato sopra, posso io padre chiedere il 50% dell'assegno unico universale per i due figli

    RispondiElimina

Posta un commento

Post popolari in questo blog

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari...

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Il rent to buy diventa legge

Con l’art. 23 del  D.L. 12/09/2014 n.133 , convertito dalla  Legge n. 164/2014  è stato introdotto nel nostro ordinamento quella forma contrattuale atipica che gli operatori utilizzavano con la dicitura inglese Rent to buy. Sostanzialmente è una forma contrattuale che serve ad agevolare la vendita di immobili in quanto consente alle parti di trasferire la detenzione dell’immobile, come in un rapporto di locazione, con la possibilità, entro il termine tra loro stabilito, di decidere se procedere o meno con la compravendita dell’immobile. Le parti, in tal senso, sono libere di decidere se le somme versate periodicamente siano da imputare a mero titolo di canone per il godimento del bene o anche come quota parte sul prezzo di vendita dell’immobile. Tale imputazione è importante per stabilire se, in caso di risoluzione del contratto per la mancata vendita dell’immobile, il proprietario debba restituire quanto ricevuto quale acconto sul prezzo. Il contratto, in ogni ...