Passa ai contenuti principali

Entro quali limiti lo sciopero del lavoratore è ammissibile?

La cassazione con una recentissima sentenza ha chiarito ulteriormente quando lo sciopero del lavoratore sia legittimo e quando invece sia assoggettabile a sanzione disciplinare.
Nel caso particolare un lavoratore aveva rifiutato di sostituire un collega e consegnare la posta in zona non di propria competenza, sostenendo che intendeva aderire all'astensione generale indetta per quel giorno (era stata proclamata dal sindacato di categoria l'astensione collettiva da ogni forma di prestazione accessoria).

La Cassazione ha dato torto al lavoratore, considerando dunque legittima la sanzione disciplinare, accogliendo l'unico motivo di ricorso formulato dal datore di lavoro. Questi infatti sosteneva che nei precedenti gradi di giudizio non era stato adeguatamente considerato il fatto che il lavoratore nello scegliere se aderire o meno ad un'astensione collettiva, deve sempre valutare il rischio che lo sciopero sia successivamente dichiarato illegittimo perché contrario alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero, norme queste che consentono infatti di sanzionare l'astensione realizzata in violazione delle disposizioni di legge. Ciò a prescindere dal parere del sindacato rappresentativo che indice l'astensione.
Viceversa si esonera a priori da responsabilità disciplinare il lavoratore che si rifiuta di eseguire una prestazione a seguito di uno sciopero illegittimo.
Questo il principio "rivoluzionario" espresso dalla Consulta perché per il resto ha ribadito quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza, vale a dire che l'unica forma di sciopero ammissibile  è quella avente ad oggetto la prestazione lavorativa integrale. Lo sciopero di mansione è sempre illegittimo invece.
Rivoluzionario è da intendersi nel senso di nuovo, diverso, in controtendenza in quanto è di certo un freno per la libertà di scioperare del dipendente.
Come a dire che non può "sic et sempliciter" aderire ad uno sciopero anche nazionale, fidandosi del sindacato di categoria, ma dovrà prima valutare se esso sia lecito alla luce della normativa nazionale in materia, assumendone il rischio.
Ciò che resta ambiguo è invece se i Giudici facessero riferimento solo alle ipotesi di sciopero su "mansioni" ovvero anche a quello integrale sulla prestazione lavorativa globalmente intesa.
Infatti i Giudici hanno ritenuto che la fattispecie specifica del rifiuto del dipendente di consegna della posta in una zona non di sua competenza ed in sostituzione di un collega (cosa peraltro prevista dal ccnl di categoria) rientrasse nell'ipotesi di "sciopero di mansione" considerata mero inadempimento parziale della prestazione e non sciopero.
Ad ogni modo i Giudici impongono al lavoratore una valutazione preliminare della legittimità dello sciopero senza potersi più semplicemente affidare alle valutazioni espresse dai Sindacati. In quanto se successivamente lo sciopero venisse dichiarato illegittimo il lavoratore non verrebbe più considerato in buona fede e dunque posto al riparo da sanzioni disciplinari eventuali in quanto pienamente responsabile della sua scelta di adesione. 
Quindi se i sindacati non hanno più potere di valutare la legittimità o meno dello sciopero così rappresentando i lavoratori dinnanzi allo stato, assumendosi la responsabilità di "scegliere" lo sciopero lecito e scartare quello illecito, "tutelando" così il dipendente che aderisce (sempre in buona fede), chi potrà rappresentare lo stesso dipendente nella volontà di scioperare oppure no? 



Commenti

Post popolari in questo blog

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Come esco da quella società ?

Credo che a tutti sia capitato di prendere qualche fregatura! Magari avete sottoscritto un contratto di acquisto di partecipazioni sociali ovvero di quote societarie in società di capitali oppure di persone, credendo di fare un buon investimento ed invece trovarVi di fronte ad un "brocco" societario che non produce quegli utili auspicati. Rileggendo il contratto sociale Vi siete accorti anche che è prevista una penale nel caso di rinuncia oppure che non è possibile risolvere il contratto per difetto delle qualità (patrimoniali) promesse. Quindi avete pensato " Ok. sarò legato per sempre a questa società ". Oggi parlerò di questo e Vi darò qualche consiglio su come muoverVi nel caso specifico in cui volete recedere da un contratto con il quale avete acquistato quote societarie. Quindi procedendo per gradi affronterò prima la tematica delle  garanzie connesse alla vendita di partecipazioni sociali.  Mi riferisco in particolare alla possibilità di chiedere la risoluzio...

Limiti all'eccezione di inadempimento nel preliminare di compravendita

Se si verifica l'inadempimento di una parte contrattuale rispetto ad una prestazione  corrispettiva, l'altra può rifiutare di adempiere la propria? In linea di principio SI. Il codice civile prevede questo antico e quantomai utile rimedio da applicare nei contratti a prestazione corrispettiva.  Corrispettivo nello specifico implica un nesso di reciprocità,  quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una  prestazione  (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una  prestazione  in suo favore. Molte volte le parti scelgono di impegnarsi  a concludere successivamente un contratto ed in questo caso NON SEMPRE, trova applicazione quanto detto sopra. Infatti nello specifico caso del contratto  preliminare    l'orientamento prevalente prevede condizioni particolari per l'applicazione dell'eccezione di inadempimento. Porte...