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Quando è lecito revocare la patria potestà?


Quando ad un genitore, incapace di esercitare la funzione genitoriale, può togliersi la patria potestà?
Forse molti di voi non lo sanno. Ma si può fare perché la legge lo prevede, disciplinando un apposito istituto che è quello della revoca della patria potestà.
Ai sensi dell’art. 330 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla patria potestà del genitore quando questo viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri. 
Sono quindi tre distinte ipotesi in cui il giudice può dichiarare la decadenza dalla patria potestà che sono:
1) violazione dei doveri derivanti dall'essere genitori;
2) trascuratezza, gravemente pregiudizievole del figlio e delle sue esigenze;
3) abuso dei "poteri" (intesi, ad esempio, quelli educativi, economici, sanitari) derivanti dalla genitorialità.
Si tratta di tre differenti modalità di una cattiva condotta del genitore tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni del minore, come ad esempio quelli di sicurezza, amore, crescita.
La cattiva condotta può manifestarsi sia in attività omissiva (violazione e trascuratezza), che in attività commissiva (abuso).  
Preciso subito che nessuna norma specifica in cosa consista esattamente tale condotta, ossia quale debba essere il grado di violazione o di trascuratezza o di abuso dei propri poteri tale da comportare una dichiarazione di decadenza dalla potestà.
Nella pratica sarà, dunque, il giudice che valuterà la condotta e che dovrà analizzare il caso concreto della violazione oppure dell'omissione. Nel fare questo trarrà sicuramente indizi importanti  dalla personalità e dalle inclinazioni naturali del minore, rapportando il tutto alla situazione socio-economica, ambientale e parentale del nucleo familiare considerato.
Vi faccio un esempio concreto, che peraltro è tratto da una storia del libro che a breve pubblicherò, per fornivi uno spunto pratico.
Un genitore che non cerca più il figlio e non lo vede da anni, non si fa sentire per i compleanni del bambino, per le festività, non si preoccupa di come sta, non provvede al mantenimento del figlio e non adempie ai provvedimenti autoritari del giudice, può essere dichiarato decaduto dalla patria potestà?
Certo che si. Ci sono tutti i presupposti e nello specifico, il genitore viola i propri doveri genitoriali e trascura gravemente le esigenze ed i bisogni del figlio.
In questo caso, qualunque giudice non potrebbe fare altro che privare il genitore della patria potestà.
Ci sono anche casi meno limite. 
Ad esempio il genitore che non versa nulla all'altro genitore per il mantenimento del figlio affidatogli esclusivamente. Cioè il figlio vive stabilmente con un genitore che è anche l'affidatario esclusivo, il giudice ha stabilito una somma a titolo di mantenimento per il minore da corrispondere al genitore affidatario, ma l'altro, pur vedendo il figlio ed essendo partecipe nella sua vita, non versa alcunché violando il provvedimento del giudice con ostinata insistenza perché non vuole dare nulla all'ex partner. Pensa di contribuire, ad esempio, pagando la pizza al figlio quando escono oppure comprandogli delle scarpe e dei vestiti o anche pagando la retta mensile di qualche attività ludica del figlio.
Ora se questo atteggiamento di violazione del provvedimento giudiziario si protrae nel tempo per un periodo considerevolmente lungo, il ricorso per la revoca della patria potestà può risultare fondato perché con il proprio atteggiamento inadempiente il padre trascura i bisogni del figlio, se non quelli di amore, sicuramente quelli relativi all'educazione, la crescita ed anche quelli sanitari.


SE ti stai chiedendo perché un provvedimento così grave? qual'è la sua utilità e che interesse potrebbe avere rispetto al figlio che viene privato del padre dal punto di vista ufficiale e burocratico?
La domanda è ultra lecita. Perché davvero questo è un provvedimento che va richiesto solo ed esclusivamente nei casi più gravi.
Il procedimento di decadenza dalla patria potestà, azionato da un genitore nei confronti dell’altro, non può mai essere un’azione di prevaricazione o di estromissione di un genitore dalla vita del figlio. Infatti è un atto di imposizione anche sul figlio minore che lo subisce per scelta autoritaria di uno solo dei genitori e non è detto che ne vengano comprese le ragioni, anzi.
Tuttavia, anche se nella maggior parte dei casi più che di privazione vera e propria si tratta di limitazione della patria potestà tranne che nelle ipotesi più gravi, a ben vedere in alcuni casi il ricorso è proprio un atto dovuto nei confronti dei figli. Si pensi a tutti quei casi in cui vi sia esigenza di prendere decisioni velocemente oppure a quei casi in cui sussista la necessità di intervenire con un trattamento sanitario urgente e non si riesca a reperire il genitore “noncurante”

Infatti, nel caso di genitori separati, occorre la firma di entrambi per procedere all’intervento sul minore, tranne quei casi di estrema urgenza in cui i medici operano a prescindere dal consenso del genitore irrintracciabile.

È evidente quindi che in tali casi, la figura del genitore “menefreghista” diventa un vero e proprio ostacolo sino a tramutarsi in pericolo pregiudizievole per il minore.

Infatti anche i giudici sono unanimi nell’individuare l’inidoneità genitoriale nell’interruzione o diradazione dei contatti con i minori oppure nell’indifferenza mostrata nei confronti degli stessi da parte di un genitore, esercitando in modo discontinuo il diritto di visita, nonché nel costante inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, in quanto indice di assoluta mancanza di affidabilità e di responsabilità, oltre che di scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete dei figli.
Ricordo infatti che l’affido condiviso, ad esempio, comporta la necessaria condivisione di decisioni fondamentali per la crescita e l’educazione dei figli. Quindi l’assenza di qualsiasi rapporto e comunicazione tra padre e madre comporta un disallineamento sui programmi in generale necessari alla sana crescita dei figli, fino addirittura, nei casi più estremi, l’assenza di scambio di informazioni con riferimento alle decisioni di maggior interesse che riguardano i minori. Anche un banale rinnovo della Carta d’Identità oppure il consenso informato in un intervento medico dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori in caso di separazione con affido condiviso. 
A parte che questi tristi casi di incomunicabilità molto spesso sono anche avallati da avvocati dei rispettivi genitori separati, consideriamo anche la difficoltà estrema che ha il genitore più presente oppure presso cui il figlio vive. A lui purtroppo non resta  che chiedere l’affido esclusivo e, nei casi più estremi, la decadenza dalla patria potestà, anche sotto forma di semplice limitazione della potestà e non privazione totale.

Spero che questa pillola di contenuto ti serva anche se so che rispetto alla varietà di casi concreti potrebbe davvero essere solo uno spunto di riflessione. 
Però ci sono delle belle notizie:
1) a breve uscirà un libro, forse meglio definirlo raccolta di racconti accomunati da una mia visione personale, su argomenti come questi molto spinosi e relativi proprio alle separazioni più bellicose con figli piccoli. Troverai tanti consigli e spunti di riflessione tra quelle pagine e quindi stai tranquillo.
2) puoi chiedermi una consulenza qui, compilando il format, riceverai tutte le risposte alle tue domande ed anche molte di più rispetto a quelle che mi farai. Avrai supporto, sostegno e reperibilità.
3) puoi compilare il formato e chiedere nell'oggetto di ricevere materiale, seguendo a perfezione le regole che ti indico fra le istruzioni. Verrai costantemente aggiornato su articoli inediti, eventi e pubblicazioni.

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