Passa ai contenuti principali

Quanto influisce la volontà del minore in un processo?

Prima di risponderti a questa domanda è necessario tu comprenda il motivo per cui il minore potrà essere sentito dal Giudice, in un processo.
>>>>> qual'è lo scopo dell'audizione del minore ?

Intanto 
- non è un mezzo istruttorio comune;
- non è una semplice prova richiesta per valutare la verità dei fatti affermati nei propri atti.
Lo scopo di sentire il minore in corso di causa è quello di accertare in concreto il SUO interesse nelle vicende che lo riguardano.
L'audizione del minore, sotto questo aspetto, è fondamentale per l'esito di alcuni processi. 
NON può diventare un adempimento meramente formale, ma rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice.
Infatti può essere decisa anche dal giudice pur in assenza di esplicita richiesta da parte dei rispettivi avvocati <<<<<disposta d’ufficio>>>>> si dice, in gergo tecnico.
E in molti casi la sua omissione determina un vizio di procedimento.
Esempio.
Un uomo fa ricorso per ottenere il riconoscimento della paternità su una ragazzina di quattordici anni.
Lei, quando viene sentita dai giudici, si oppone fermamente al riconoscimento sostenendo che non vuole essere riconosciuta figlia di quell'uomo.
Il giudice non dovrebbe indagare neppure sulle reali motivazioni del netto è categorico rifiuto della ragazza. 

Infatti il riconoscimento del figlio, over quattordicenne, non produce alcun effetto senza la volontà del diretto interessato. 
Perché l'obiettivo dell'azione di riconoscimento è sempre e solo l’interesse del minore e non invece l'accertamento della paternità in se è per se considerato. 

Ciao alla prossima
Se vuoi maggiori informazioni, chiedile cliccando qui sul mio sito


Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore , è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno. Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua va