Mi rivolgo sopratutto a chi, quando accede ad un finanziamento ovvero ad un prestito al consumo, non presta adeguata attenzione a tutte le clausole contrattuali e, sopratutto, a quelle scritte con caratteri molto piccoli e difficilmente leggibili.
Proprio le clausole con il suddetto stile vanno attenzionate maggiormente perché, con elevata probabilità, nascondono qualche piccolo "sotterfugio" o meglio, scorrettezza da parte dell'istituto erogante ovvero intermediario di credito.
Mi riferisco in particolare a quei tipi di contratti di finanziamento nei quali risulta inglobata anche la diretta ed automatica conseguenza dell'accensione di una linea di credito/fido, alias, "carta revolving" oppure equipollenti vari.
*Piccola parentesi*. Solitamente questi contratti si materializzano sopratutto quando a richiedere il prestito ovvero il finanziamento sono gli anziani i quali difficilmente leggono il contratto fidandosi della professionalità e buona fede dell'agente con cui trattano.
Nella prassi succede questo.
Chi accede al prestito appone una serie di firme sul contratto negli spazi segnalati dall'operatore senza valutare cosa stia effettivamente sottoscrivendo.
Quindi la sua volontà è ottenere semplicemente un prestito da restituire attraverso rate mensili che abbia un inizio ed anche una fine certa.
Invece, può accadere, che accenda contestualmente anche una linea di credito che rappresenta una specie di “fido” molto gravoso
da un punto di vista economico.
Infatti la caratteristica di questo tipo di
carte sta nel fatto che le stesse includono un affidamento, vale dire
un ulteriore prestito da restituire in forma rateizzata, con l'applicazione di rilevanti
interessi.
Una volta pagata l'ultima rata del prestito effettivamente e consapevolmente voluto, ecco che parte in automatico una ulteriore forma di prestito, appunto il fido, il quale però presenta delle condizioni di restituzione molto più gravose e sopratutto che eludono le norme stabilite in materia dal TUB (Testo Unico in materia Bancaria e creditizia).
In altre parole, il consumatore può spendere del denaro, indipendentemente dai fondi disponibili sul
suo conto corrente, rischiando un inconsapevole sovraindebitamento.
Per
questa pericolosità, è necessario informare il consumatore affinchè valuti
attentamente i tassi di interesse applicati (TAN e TAEG), maggiori rispetto ad
altre tipologie di prestiti, le spese, le commissioni e gli interessi che
potrebbero essere applicate in caso ritardato pagamento e di recupero, le spese
di gestione, il tetto massimo di spesa, e le richieste e gli obblighi per
quanto concerne la copertura assicurativa.
Ma soprattutto, è necessaria un’attenta informazione e conseguente valutazione delle
clausole del contratto.
Infatti è proprio la fase precontrattuale quella più importante e che viene attenzionata dal legislatore il quale pone sulle parti l’obbligo di agire secondo il principio della
correttezza e della buona fede, in ossequio agli artt.
1337 e 1338 del c.c. Queste norme sono quelle che sanciscono il "dovere" dell'operatore di informare il consumatore.
Inoltre, l’art. 124 del TUB (Testo Unico Bancario)
pone espressamente a carico del finanziatore e/o dell’intermediario l’obbligo
di fornire per iscritto al consumatore,
le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di
credito presenti sul mercato.
In conclusione:
1) esorto tutti a leggere attentamente e sempre i contratti che gli intermediari del credito sottopongono per l'erogazione di un finanziamento e sopratutto quelle piccolissime clausole e postille che potrebbero apparire insignificanti;
2) l’informazione
precontrattuale riveste un ruolo di assoluta
prevalenza, per cui la cui mancanza di informativa adeguatamente sottoscritta, comporta la violazione di tutta una serie di norme e la conseguenza sarà la nullità totale del contratto di finanziamento oppure parziale della parte relativa all'accensione della linea di fido.
Per cui se l'intermediario o qualche società di recupero credito, dovesse vessarVi con continue e pressanti richieste di pagamento, nonostante sappiate con certezza avere definito la Vostra posizione debitoria relativa al finanziamento, potrete contestare la nullità del contratto per la violazione delle norme di cui sopra.
L'importante è farlo con una lettera inviata con raccomandata a/r, in modo da avere una difesa su prova certa nel caso in cui, successivamente, Vi notifichino un decreto ingiuntivo.
* Foto di William Eggleston *
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