Passa ai contenuti principali

"Ho pagato l'ultima rata del finanziamento ma continuano a chiedermi insoluti. Come mai?"

Mi rivolgo sopratutto a chi, quando accede ad un finanziamento ovvero ad un prestito al consumo, non presta adeguata attenzione a tutte le clausole contrattuali e, sopratutto, a quelle scritte con caratteri molto piccoli e difficilmente leggibili.

Proprio le clausole con il suddetto stile vanno attenzionate maggiormente perché, con elevata probabilità, nascondono qualche piccolo "sotterfugio" o meglio, scorrettezza da parte dell'istituto erogante ovvero intermediario di credito.

Mi riferisco in particolare a quei tipi di contratti di finanziamento nei quali risulta inglobata anche la diretta ed automatica conseguenza dell'accensione di una linea di credito/fido, alias, "carta revolving"  oppure equipollenti vari.
*Piccola parentesi*. Solitamente questi contratti si materializzano sopratutto quando a richiedere il prestito ovvero il finanziamento sono gli anziani i quali difficilmente leggono il contratto fidandosi della professionalità e buona fede dell'agente con cui trattano.

Nella prassi succede questo.

Chi accede al prestito appone una serie di firme sul contratto negli spazi segnalati dall'operatore senza  valutare cosa stia effettivamente sottoscrivendo. 
Quindi la sua volontà è ottenere semplicemente un prestito da restituire attraverso rate mensili che abbia un inizio ed anche una fine certa.
Invece, può accadere, che accenda contestualmente anche una linea di credito che rappresenta una specie di “fido” molto gravoso da un punto di vista economico.

Infatti la caratteristica di questo tipo di carte sta nel fatto che le stesse includono un affidamento, vale dire un ulteriore prestito da restituire in forma rateizzata, con l'applicazione di rilevanti interessi.
Una volta pagata l'ultima rata del prestito effettivamente e consapevolmente voluto, ecco che parte in automatico una ulteriore forma di prestito, appunto il fido, il quale però presenta delle condizioni di restituzione molto più gravose e sopratutto che eludono le norme stabilite in materia dal TUB (Testo Unico in materia Bancaria e creditizia).
In altre parole, il consumatore può spendere del denaro, indipendentemente dai fondi disponibili sul suo conto corrente, rischiando un inconsapevole sovraindebitamento.
Per questa pericolosità, è necessario informare il consumatore affinchè valuti attentamente i tassi di interesse applicati (TAN e TAEG), maggiori rispetto ad altre tipologie di prestiti, le spese, le commissioni e gli interessi che potrebbero essere applicate in caso ritardato pagamento e di recupero, le spese di gestione, il tetto massimo di spesa, e le richieste e gli obblighi per quanto concerne la copertura assicurativa.
Ma soprattutto, è necessaria un’attenta informazione e conseguente valutazione delle clausole del contratto. 

Infatti è proprio la fase precontrattuale quella più importante e che viene attenzionata dal legislatore  il quale pone sulle parti l’obbligo di agire secondo il principio della correttezza e della buona fede, in ossequio agli artt. 1337 e 1338 del c.c. Queste norme sono quelle che sanciscono il "dovere" dell'operatore di informare il consumatore.

Inoltre, l’art. 124 del TUB (Testo Unico Bancario) pone espressamente a carico del finanziatore e/o dell’intermediario l’obbligo di fornire per iscritto al consumatore, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito presenti sul mercato. 

In conclusione:
1) esorto tutti a leggere attentamente e sempre i contratti che gli intermediari del credito sottopongono per l'erogazione di un finanziamento e sopratutto quelle piccolissime clausole e postille che potrebbero apparire insignificanti;

2) l’informazione precontrattuale riveste un ruolo di assoluta prevalenza, per cui la cui mancanza di informativa adeguatamente sottoscritta, comporta la violazione di tutta una serie di norme e la conseguenza sarà la nullità totale del contratto di finanziamento oppure parziale della parte relativa all'accensione della linea di fido.
 
Per cui se l'intermediario o qualche società di recupero credito, dovesse vessarVi con continue e pressanti richieste di pagamento, nonostante sappiate con certezza avere definito la Vostra posizione debitoria relativa al finanziamento, potrete contestare la nullità del contratto per la violazione delle norme di cui sopra. 
L'importante è farlo con una lettera inviata con raccomandata a/r, in modo da avere una difesa su prova certa nel caso in cui, successivamente, Vi notifichino un decreto ingiuntivo.

 

* Foto di William Eggleston *

Commenti

Post popolari in questo blog

Chi deve dimostrare la causale di un assegno?

Alcune controversie ed alcune decisioni giudiziali confermano quanto sia necessario , in qualunque ambito professionale, essere molto dettagliati e circostanziati su ogni aspetto della relazione stessa, sopratutto su quelli ai quali nella prassi si dedica meno attenzione. A quanti di noi, nei rapporti professionali o commerciali, capita di essere "al di là del dettaglio" ? Vuoi per il rapporto di fiducia, per la fretta, per la noia, molti degli aspetti della relazione professionale vengono trascurati oppure semplicemente omessi dalla visione più ampia degli scenari possibili futuri. Ad esempio, nelle relazioni che implicano un notevole rapporto di fiducia reciproca, anche le categorie professionali più meticolose, scelgono spesso di concentrarsi sulla prestazione da eseguire piuttosto che sugli aspetti pratici e documentali del contratto professionale dal quale quella prestazione trae origine. In "fiducia" tutto è concesso. "Basta una stretta di mano". E c...

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Continuo.

Riprendo il tema di ieri. Molto buffa è simpatica la goffa reazione del ministero dell'istruzione ai primi segnali di rivolta mediatica suscitata dai falsi moralisti un po' conservatori un po' azzeccagarbugli un pó spargi - caos. Ecco subito pronta una parziale modifica al piano di riforma scolastico. Il progetto pari opportunità sarà facoltativo! Ai genitori dunque la scelta, firmare aderendo al progetto oppure no. Così facendo manifestano quasi la flagranza di reato o almeno non sembrano proprio sicuri della propria  legge.. Ed hanno ragione perché è la solita, inutile trovata per creare mercato a qualcuno. Sicuramente però, dicevo ieri, nel governo non c'era alcun intento trasformista o riformatore di imitare quel movimento filosofico-culturale nato nel Nord America fra gli anni 70/80 poi denominati  studi di genere  o  gender studies  nel mondo anglosassone. Figurarsi se questi potessero mai prendere una strada talmente radicale! La riforma rinvia sempliceme...