Passa ai contenuti principali

"Ho pagato l'ultima rata del finanziamento ma continuano a chiedermi insoluti. Come mai?"

Mi rivolgo sopratutto a chi, quando accede ad un finanziamento ovvero ad un prestito al consumo, non presta adeguata attenzione a tutte le clausole contrattuali e, sopratutto, a quelle scritte con caratteri molto piccoli e difficilmente leggibili.

Proprio le clausole con il suddetto stile vanno attenzionate maggiormente perché, con elevata probabilità, nascondono qualche piccolo "sotterfugio" o meglio, scorrettezza da parte dell'istituto erogante ovvero intermediario di credito.

Mi riferisco in particolare a quei tipi di contratti di finanziamento nei quali risulta inglobata anche la diretta ed automatica conseguenza dell'accensione di una linea di credito/fido, alias, "carta revolving"  oppure equipollenti vari.
*Piccola parentesi*. Solitamente questi contratti si materializzano sopratutto quando a richiedere il prestito ovvero il finanziamento sono gli anziani i quali difficilmente leggono il contratto fidandosi della professionalità e buona fede dell'agente con cui trattano.

Nella prassi succede questo.

Chi accede al prestito appone una serie di firme sul contratto negli spazi segnalati dall'operatore senza  valutare cosa stia effettivamente sottoscrivendo. 
Quindi la sua volontà è ottenere semplicemente un prestito da restituire attraverso rate mensili che abbia un inizio ed anche una fine certa.
Invece, può accadere, che accenda contestualmente anche una linea di credito che rappresenta una specie di “fido” molto gravoso da un punto di vista economico.

Infatti la caratteristica di questo tipo di carte sta nel fatto che le stesse includono un affidamento, vale dire un ulteriore prestito da restituire in forma rateizzata, con l'applicazione di rilevanti interessi.
Una volta pagata l'ultima rata del prestito effettivamente e consapevolmente voluto, ecco che parte in automatico una ulteriore forma di prestito, appunto il fido, il quale però presenta delle condizioni di restituzione molto più gravose e sopratutto che eludono le norme stabilite in materia dal TUB (Testo Unico in materia Bancaria e creditizia).
In altre parole, il consumatore può spendere del denaro, indipendentemente dai fondi disponibili sul suo conto corrente, rischiando un inconsapevole sovraindebitamento.
Per questa pericolosità, è necessario informare il consumatore affinchè valuti attentamente i tassi di interesse applicati (TAN e TAEG), maggiori rispetto ad altre tipologie di prestiti, le spese, le commissioni e gli interessi che potrebbero essere applicate in caso ritardato pagamento e di recupero, le spese di gestione, il tetto massimo di spesa, e le richieste e gli obblighi per quanto concerne la copertura assicurativa.
Ma soprattutto, è necessaria un’attenta informazione e conseguente valutazione delle clausole del contratto. 

Infatti è proprio la fase precontrattuale quella più importante e che viene attenzionata dal legislatore  il quale pone sulle parti l’obbligo di agire secondo il principio della correttezza e della buona fede, in ossequio agli artt. 1337 e 1338 del c.c. Queste norme sono quelle che sanciscono il "dovere" dell'operatore di informare il consumatore.

Inoltre, l’art. 124 del TUB (Testo Unico Bancario) pone espressamente a carico del finanziatore e/o dell’intermediario l’obbligo di fornire per iscritto al consumatore, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito presenti sul mercato. 

In conclusione:
1) esorto tutti a leggere attentamente e sempre i contratti che gli intermediari del credito sottopongono per l'erogazione di un finanziamento e sopratutto quelle piccolissime clausole e postille che potrebbero apparire insignificanti;

2) l’informazione precontrattuale riveste un ruolo di assoluta prevalenza, per cui la cui mancanza di informativa adeguatamente sottoscritta, comporta la violazione di tutta una serie di norme e la conseguenza sarà la nullità totale del contratto di finanziamento oppure parziale della parte relativa all'accensione della linea di fido.
 
Per cui se l'intermediario o qualche società di recupero credito, dovesse vessarVi con continue e pressanti richieste di pagamento, nonostante sappiate con certezza avere definito la Vostra posizione debitoria relativa al finanziamento, potrete contestare la nullità del contratto per la violazione delle norme di cui sopra. 
L'importante è farlo con una lettera inviata con raccomandata a/r, in modo da avere una difesa su prova certa nel caso in cui, successivamente, Vi notifichino un decreto ingiuntivo.

 

* Foto di William Eggleston *

Commenti

Post popolari in questo blog

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Ti piacerebbe leggere qualcosa in anteprima del mio libro "Figli minori in tempo di crisi"? prosegui e vedrai

​ "Come faccio a leggere qualcosa del tuo libro ?" Anzitutto iscriviti qui, al blog, lasciando la tua mail. Verrai sempre aggiornato, ogni qualvolta pubblicherò un nuovo articolo. Dopodiché  ​ <<<<< Val al link sotto e lascia la tua mail > >>> Riceverai introduzione e i primi due capitoli. ​ Il libro è già stato pubblicato ed è già nell'elenco dei libri in commercio pertanto se vai in qualunque libreria e chiedi il titolo oppure dai il nome dell'autore, avrai la tua copia che  potrai acquistare al prezzo pieno (€16,00). Se sei registrato qui e segui il mio blog potrai acquistarlo al prezzo di 16 euro comprese le spese di spedizione. Se sei in zona e sei registrato verrai informato ed invitato alle presentazioni ufficiali del libro che farò (dal mese di settembre in poi), potrai partecipare, acquistare la tua copia del libro direttamente in tale occasione, usufruendo della speciale promozione per i miei contatti diretti. **** M...

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?  Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi. Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.  Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il ...