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Come ripristinare l'equilibrio fra le prestazioni contrattuali

Oggi parlo di equilibrio fra prestazioni contrattuali e lo faccio in occasione di un recentissimo intervento in materia della Cassazione.
Ciò che da sempre mi ha affascinato della materia contrattuale è proprio l'attenzione che il legislatore mostra per gli equilibri di reciprocità (sinallagma) esistenti fra prestazione e controprestazione.
Il principio fondamentale in materia è quello della necessaria proporzione fra la prestazione e la controprestazione

Farò un esempio prendendo spunto dal caso concreto su cui di recente sono intervenuti i giudici di grado superiore.

Tra una Casa di cura ed un’Azienda Sanitaria Provinciale era stato stipulato un contratto avente ad oggetto l'accordo che prevedeva il pagamento di somme di denaro a favore della casa di cura (controprestazione) a fronte dello svolgimento di prestazioni sanitarie.

La casa di cura riteneva di aver erogato servizi per un valore notevolmente superiore alle somme ricevute e quindi, a proprio parere, si ravvisava una differenza tra la prestazione ricevuta e quella eseguita, maggiore della metà di quest’ultima.

Pertanto, essa conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria, domandando la rescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c..
Risultata soccombente sia in primo grado che in appello, la casa di cura proponeva ricorso per Cassazione.

Tale norma, sopra richiamata, è quella che concretamente permette di ottenere il ripristino dell'equilibrio economico fra le prestazioni e prevede presupposti specifici affinché si possa applicare. 

La ratio della norma e quindi dell’azione generale di rescissione del contratto per lesione, che da essa discende, è la tutela dell’equilibrio delle prestazioni tra le parti nella fase della formazione del contratto.
I presupposti sanciti dall’articolo 1448 c.c., sono sostanzialmente questi.
1. La sproporzione ultra dimidium tra il valore della prestazione eseguita e quello della prestazione ricevuta (oltre la metà).
2. L'onere della prova sulla sproporzione tra le prestazioni grava sul contraente che si ritiene leso. 
3. Si considerano tutte le clausole concernenti il prezzo, seppure rivelatesi in concreto inoperanti. 
4. Nel fornire tale prova, il contraente deve fare riferimento al valore che le prestazioni avevano al momento della conclusione del contratto.

Questo quanto emerge anche dall'interpretazione fornita dalla Cassazione nella sentenza 16042/2016.

Secondo quanto affermato dalla Corte, infatti, «il vizio di rescissione per lesione (…) è un vizio genetico del contratto, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso». 

Da ciò discende che, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza della lesione, è irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto risultando necessario invece, ad esempio, riferirsi ai tariffari e prezziari del periodo di conclusione del contratto.

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