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Nuova domanda ? Nuova mediazione

Supponiamo che su una controversia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti non raggiungano un accordo e quindi si incardini la causa dinnanzi al giudice competente.
Tipico esempio di un correntista che propone istanza di mediazione nei confronti di un Istituto di Credito per tentare di ottenere il risarcimento dei danni per anatocismo. 
L'utente, infatti, che voglia proporre causa nei confronti della banca per errato/eccessivo calcolo degli interessi di mutuo, dovrà obbligatoriamente tentare la mediazione.
Supponiamo anche che la mediazione non vada a buon fine in quanto fra le parti non è possibile addivenire ad una conciliazione e quindi il verbale di mediazione sarà negativo.
Il privato proporrà azione giudiziale nei confronti dell'istituto bancario. La causa viene assegnata ad un giudice, e la banca deposita il proprio atto di difesa.
[Ecco la questione che oggi Vi proporrò].
L'istituto creditizio fra le proprie eccezioni a difesa propone una domanda riconvenzionale con la quale chiede, a titolo di saldo, una determinata somma per un rapporto di conto corrente.
La domanda riconvenzionale apre la controversia ad un altro aspetto il quale non era stato oggetto della mediazione incardinata dal correntista.
Sarà necessario che la banca intraprenda una nuova mediazione sulla questione specifica ? 
Secondo l'orientamento prevalente dei giudici, sia di merito che di legittimità, la risposta è positiva.
Nel senso che quasi sempre "bocciano" la strategia processuale attivata dalle banche che non include il tentativo di conciliazione sull'oggetto della propria richiesta riconvenzionale, ritenendo sufficiente la mediazione attivata dal privato correntista, seppur limitata alle sue proprie richieste.
I Giudici precisano che, qualora venga tentata con esito negativo la mediazione e, in seguito, parte convenuta in causa svolga una domanda riconvenzionale non esaminata nell'ambito del tentativo di conciliazione, è necessario promuovere un nuovo procedimento di mediazione, qualora la materia rientri tra quelle obbligatorie.
Quindi elemento fondamentale, affinché si dichiari improcedibile la domanda riconvenzionale, è che la stessa verta su una materia obbligatoria.

Degna di attenzione è anche un'altra considerazione.

L'esclusione della domanda del convenuto (in questo caso della banca) dall’ambito di applicazione della legge sulla mediazione obbligatoria (d. lgv 28/2010) provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima.
Si può osservare (come osservano infatti i giudici) che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione, dopo l’esito infruttuoso del primo, non può considerarsi inutile e dispendioso, poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta, costituita dalla domanda al riconvenzionale spiegata dal soggetto convenuto.

 Essa potrebbe essere idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

La questione trattata oggi è molto importante sia per le parti che si apprestano alla mediazione che per il mediatore.
Infatti le prime saranno esortate a presenziare alla mediazione instaurata dall'altra sopratutto se avranno qualcosa da chiedere oltre che da eccepire a semplice difesa. Evitando assenze ingiustificate oppure presenze "di circostanza" (tanto per..). Ciò quantomeno per evitare un'ordinananza di improcedibilità in merito alla propria domanda riconvenzionale e vedersi costretti ad attivare un procedimento di mediazione a causa inoltrata (e quindi verosimilmente dopo 3/4 anni circa).

Il mediatore dal canto suo farà bene a redigere verbali quanti più completi possibili nel caso di partecipazione di tutte le parti coinvolte, includendo anche le eventuali richieste riconvenzionale oltre le difese dell'utente convenuto. Questo per evitare di vedersi coinvolto in future cause di responsabilità.
Sempre più frequentemente i giudici dichiarano l'improcedibilità delle domande, nonostante la mediazione sia stata preventivamente effettuata, perché il verbale di mediazione risulta "piuttosto generico".
Tale affermazione da parte dei giudici, in sentenza, rappresenta una pietra miliare che si presta a molti utilizzi anche in termini legali di responsabilità professionale.




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