Passa ai contenuti principali

Nuova domanda ? Nuova mediazione

Supponiamo che su una controversia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti non raggiungano un accordo e quindi si incardini la causa dinnanzi al giudice competente.
Tipico esempio di un correntista che propone istanza di mediazione nei confronti di un Istituto di Credito per tentare di ottenere il risarcimento dei danni per anatocismo. 
L'utente, infatti, che voglia proporre causa nei confronti della banca per errato/eccessivo calcolo degli interessi di mutuo, dovrà obbligatoriamente tentare la mediazione.
Supponiamo anche che la mediazione non vada a buon fine in quanto fra le parti non è possibile addivenire ad una conciliazione e quindi il verbale di mediazione sarà negativo.
Il privato proporrà azione giudiziale nei confronti dell'istituto bancario. La causa viene assegnata ad un giudice, e la banca deposita il proprio atto di difesa.
[Ecco la questione che oggi Vi proporrò].
L'istituto creditizio fra le proprie eccezioni a difesa propone una domanda riconvenzionale con la quale chiede, a titolo di saldo, una determinata somma per un rapporto di conto corrente.
La domanda riconvenzionale apre la controversia ad un altro aspetto il quale non era stato oggetto della mediazione incardinata dal correntista.
Sarà necessario che la banca intraprenda una nuova mediazione sulla questione specifica ? 
Secondo l'orientamento prevalente dei giudici, sia di merito che di legittimità, la risposta è positiva.
Nel senso che quasi sempre "bocciano" la strategia processuale attivata dalle banche che non include il tentativo di conciliazione sull'oggetto della propria richiesta riconvenzionale, ritenendo sufficiente la mediazione attivata dal privato correntista, seppur limitata alle sue proprie richieste.
I Giudici precisano che, qualora venga tentata con esito negativo la mediazione e, in seguito, parte convenuta in causa svolga una domanda riconvenzionale non esaminata nell'ambito del tentativo di conciliazione, è necessario promuovere un nuovo procedimento di mediazione, qualora la materia rientri tra quelle obbligatorie.
Quindi elemento fondamentale, affinché si dichiari improcedibile la domanda riconvenzionale, è che la stessa verta su una materia obbligatoria.

Degna di attenzione è anche un'altra considerazione.

L'esclusione della domanda del convenuto (in questo caso della banca) dall’ambito di applicazione della legge sulla mediazione obbligatoria (d. lgv 28/2010) provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima.
Si può osservare (come osservano infatti i giudici) che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione, dopo l’esito infruttuoso del primo, non può considerarsi inutile e dispendioso, poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta, costituita dalla domanda al riconvenzionale spiegata dal soggetto convenuto.

 Essa potrebbe essere idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

La questione trattata oggi è molto importante sia per le parti che si apprestano alla mediazione che per il mediatore.
Infatti le prime saranno esortate a presenziare alla mediazione instaurata dall'altra sopratutto se avranno qualcosa da chiedere oltre che da eccepire a semplice difesa. Evitando assenze ingiustificate oppure presenze "di circostanza" (tanto per..). Ciò quantomeno per evitare un'ordinananza di improcedibilità in merito alla propria domanda riconvenzionale e vedersi costretti ad attivare un procedimento di mediazione a causa inoltrata (e quindi verosimilmente dopo 3/4 anni circa).

Il mediatore dal canto suo farà bene a redigere verbali quanti più completi possibili nel caso di partecipazione di tutte le parti coinvolte, includendo anche le eventuali richieste riconvenzionale oltre le difese dell'utente convenuto. Questo per evitare di vedersi coinvolto in future cause di responsabilità.
Sempre più frequentemente i giudici dichiarano l'improcedibilità delle domande, nonostante la mediazione sia stata preventivamente effettuata, perché il verbale di mediazione risulta "piuttosto generico".
Tale affermazione da parte dei giudici, in sentenza, rappresenta una pietra miliare che si presta a molti utilizzi anche in termini legali di responsabilità professionale.




Commenti

Post popolari in questo blog

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Continuo.

Riprendo il tema di ieri. Molto buffa è simpatica la goffa reazione del ministero dell'istruzione ai primi segnali di rivolta mediatica suscitata dai falsi moralisti un po' conservatori un po' azzeccagarbugli un pó spargi - caos. Ecco subito pronta una parziale modifica al piano di riforma scolastico. Il progetto pari opportunità sarà facoltativo! Ai genitori dunque la scelta, firmare aderendo al progetto oppure no. Così facendo manifestano quasi la flagranza di reato o almeno non sembrano proprio sicuri della propria  legge.. Ed hanno ragione perché è la solita, inutile trovata per creare mercato a qualcuno. Sicuramente però, dicevo ieri, nel governo non c'era alcun intento trasformista o riformatore di imitare quel movimento filosofico-culturale nato nel Nord America fra gli anni 70/80 poi denominati  studi di genere  o  gender studies  nel mondo anglosassone. Figurarsi se questi potessero mai prendere una strada talmente radicale! La riforma rinvia sempliceme...

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque ...