Su chi gravano le spese necessarie all'immediata conservazione dell'immobile pignorato ?
E quelle relative al compimento di opere necessarie ad evitare che lo stesso subisca danni strutturali ?
Il dubbio è sostanzialmente questo:
le suddette spese le deve sostenere il debitore che ha subito il pignoramento e che è anche il proprietario ?
Oppure il creditore che ha pignorato il bene per vedere soddisfatto il proprio diritto di credito ?
Si pensi al caso in cui il proprietario di un immobile non paghi più il mutuo e la banca inizi la procedura esecutiva.
La procedura inizia proprio con un atto che si chiama "pignoramento" che viene notificato al debitore dall'ufficiale giudiziario.
È noto che fra la data del pignoramento e quello della vendita effettiva del bene, possono passare anche 10 anni.
(No non sono molti, Ve lo assicuro. Prima delle recenti riforme potevano passarne anche 20).
In questo "breve" lasso di tempo potrebbe risultare necessario procedere a qualche intervento urgente riparativo sull'immobile.
A questo punto, sorge la questione posta sopra.
La logica spingerebbe a sostenere che le spese siano a carico del debitore/proprietario in quanto è lui a godere dell'immobile.
Invece, i giudici della Suprema Corte fanno un ragionamento al contrario per accollare le spese al creditore.
Sottolineano che tali tipologie di spese, necessarie, indefettibili ed improcrastinabili, hanno lo scopo di conservare l'oggetto stesso del pignoramento (secondo l'esempio, l'immobile) nella sua consistenza fisica e giuridica.
Quindi è evidente che l'interesse a che le relative opere vengano eseguite, è del creditore procedente (che su tale bene dovrà soddisfarsi).
Qualora invece possa sostenerle economicamente, con ogni probabilità ne sarà totalmente disinteressato.
In conclusione e ritornando al nostro esempio di scuola, se nell'immobile ci sono gravi problemi di struttura che richiedono urgenti riparazioni, il debitore potrebbe comportarsi da inquilino, chiedendo l'intervento del creditore, al quale - se vuole tutelare il proprio interesse al futuro soddisfacimento economico - converrà intervenire con le gli opportuni provvedimenti ed anticipandone anche i costi.
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